Cassazione Penale, Sentenza n. 11867/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha ritenuto il motivo fondato; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, rideterminandola in euro 200 di multa (come inflitta dal Tribunale). Le altre determinazioni della sentenza di appello sono state confermate nei limiti non toccati dall'annullamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: la Corte d'Appello, pur avendo escluso due circostanze aggravanti (art. 625 n.2 e art. 61 n.5 c.p.) e rideterminato la pena detentiva, ha invece aumentato la pena pecuniaria rispetto a quella inflitta in primo grado (da 200 a 300 euro) senza che il P.M. avesse proposto impugnazione, configurando una reformatio in peius illegittima.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La norma impedisce che l'appello del solo imputato comporti un peggioramento della sua posizione; la Corte d'Appello non poteva aumentare la pena pecuniaria in assenza di impugnazione del P.M., per cui l'aumento è illegittimo e merita annullamento per violazione del divieto di reformatio in peius.
Circostanza aggravante (richiamata nella sentenza di primo grado ma esclusa in appello): la Corte d'Appello ha ritenuto non sussistente tale aggravante, con conseguente modificazione della pena detentiva.
Ulteriore circostanza di cui al codice penale che la Corte d'Appello ha escluso, incidendo sulla determinazione della pena detentiva ma non giustificando l'aumento della sanzione pecuniaria in assenza di impugnazione da parte del P.M.
Principio di reformatio in peius (giurisprudenziale e di sistema)
Principio per cui l'appello proposto dal solo imputato non può comportare un peggioramento della sua posizione; applicato dalla Corte di legittimità per annullare l'aumento della pena pecuniaria disposta in appello.
Massime di principio
- Se il ricorso è proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la sua posizione (pena detentiva o pecuniaria) salvo impugnazione del P.M.; ogni aumento in tale situazione è causa di annullamento per violazione dell'art. 597 co.3 c.p.p.
- L'esclusione di circostanze aggravanti in appello può giustificare la riduzione della pena detentiva, ma non l'aumento della sanzione pecuniaria rispetto al primo grado se il P.M. non ha impugnato.
- La Corte di Cassazione, quando la violazione è limitata e il correttivo è immediatamente determinabile (es. ripristino della multa originaria), può annullare senza rinvio solo la parte viziata e rideterminare la sanzione conforme al primo grado.
- In situazioni analoghe conviene invocare espressamente il divieto di reformatio in peius e chiedere la rideterminazione o la conferma delle pene non aggravate, oltre a segnalare la disomogeneità tra le parti della decisione d'appello.
- Per evitare il rischio di reformatio in peius il giudice d'appello deve limitarsi a valutare in senso favorevole all'imputato quando questi è l'unico appellante; ogni modifica peggiorativa richiede l'impugnazione del pubblico ministero.
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