Cassazione Civile, Ordinanza n. 22193/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, esercente attività di trasporto merci su strada, aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2004 fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con determinazione di maggior reddito imponibile sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva e applicazione di coefficienti presuntivi, per uno scostamento superiore a un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo insussistenti presunzioni dotate di gravità indiziaria; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provati elementi presuntivi sufficienti e, inoltre, mancante la prova dello scostamento anche per il periodo d'imposta 2005. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto decisivo: il reale scostamento reddituale per il 2005, nonché la circostanza che i beni-indice sarebbero stati gli stessi per entrambi gli anni. La Corte ha però rilevato che il ricorrente non aveva specificamente indicato il fatto storico omesso né la sua decisività; inoltre, ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta anche da un'autonoma ratio decidendi non censurata, relativa alla mancanza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, generica la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per mancata specifica individuazione del fatto storico asseritamente omesso e della sua decisività; dall'altro lato, ha rilevato che la sentenza di merito era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non impugnata, centrata sulla carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento ex art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Tale autonoma motivazione rendeva comunque inutile l'esame del motivo dedotto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
terzo comma; quarto e quinto comma
L'accertamento sintetico richiede, nella prospettazione esaminata, presunzioni semplici assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte richiama la distinzione tra accertamento fondato sul comma 3 e quello redatto nelle forme dei commi 4 e 5.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico omesso e allegarne la decisività; una censura generica è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto storico asseritamente omesso deve essere individuato in modo specifico e la parte ricorrente deve spiegare perché il suo esame sarebbe stato decisivo; la mera trascrizione di atti o difese non basta.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'eventuale accoglimento del motivo non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- In materia di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la legittimità della rettifica presuppone che gli indizi posti a base dell'accertamento abbiano requisiti di gravità, precisione e concordanza, se l'Ufficio procede mediante presunzioni semplici.
Come è indicizzato
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