Cassazione Penale, Sentenza n. 7948/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per più ragioni. Chargui Ouajdi deduce violazione del principio ne bis in idem per l'assorbimento del sequestro di persona e della violazione di domicilio nel reato di rapina aggravata; contesta inoltre la motivazione sul trattamento sanzionatorio (mancata considerazione del pentimento, rifiuto dell'attenuante per danno di speciale tenuità, illegittimità del duplice aumento per continuazione e recidiva). El Ouazzani lamenta il rigetto di una proposta di concordato (sostiene che la proposta è stata in sostanza recepita dalla corte), contesta la qualificazione del fatto come rapina propria anziché impropria e denuncia carenze motivazionali riguardo al dolo, la mancata applicazione dell'art.116 c.p. (concorso atipico), l'assorbimento del sequestro di persona e della violazione di domicilio nella rapina, l'erronea applicazione della recidiva e la commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per ragioni sia di genericità che perché si risolvevano in censure non consentite in sede di legittimità. Sul punto del concordato, la Corte ha ribadito che il rigetto della proposta è ricorribile in cassazione in linea di principio, ma ha ritenuto che nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello fornisce adeguata giustificazione delle ragioni del rifiuto (quali: impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche e determinazione di una pena base superiore a quella concordata). Quanto alle censure di assorbimento del sequestro e della violazione di domicilio nella rapina, la Corte ha confermato l'esito d'appello: le condotte erano concettualmente distinte (diversa temporizzazione, diversa finalità e diverse vittime), perciò non vi è assorbimento. Le contestazioni sulla qualificazione della rapina (propria vs impropria), sulla recidiva e sulla misura della pena sono valutazioni di merito adeguatamente motivate e non sindacabili in Cassazione se non per i vizi tassativi di cui all'art.606 lett. e) c.p.p.; i motivi proposti risultano generici o inammissibili. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 600 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata nella rubricazione dei motivi di ricorso relativi alla presunta violazione della regola del ne bis in idem
art. 628 comma 3 n. 3-bis c.p.
Norma dell'aggravante della rapina richiamata dalle difese per sostenere l'assorbimento di altri reati; la Corte ha interpretato che l'aggravante non comporta automaticamente l'assorbimento quando le condotte sono materialmente e temporalmente distinte
Disposizione sul concordato di pena: la Corte conferma che il rigetto del concordato è in linea di principio impugnabile in cassazione insieme alla sentenza, ma richiede specifiche censure motivazionali per essere accolto
Limite della sindacabilità in Cassazione: sono consentite solo censure per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; i ricorrenti hanno invocato vizi motivazionali ma in termini generici o non corrispondenti a tali requisiti
Richiamato da El Ouazzani per invocare un trattamento più lieve per concorso atipico; la Corte ha ritenuto che la questione sia valutazione di merito adeguatamente motivata in senso contrario
Citata in relazione all'attenuante per danno di speciale tenuità: la Corte osserva che, oltre alla modesta entità del lucro, è necessario che l'evento dannoso sia di speciale tenuità, condizione non verificata nella rapina con lesioni gravi
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese e, per profili di colpa nelle lagnanze, al pagamento in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Il rigetto di una proposta di concordato di pena è in linea di principio impugnabile in cassazione insieme alla sentenza cui si perviene, ma la censura deve essere fondata su vizi specifici della motivazione; mere affermazioni generiche non sono ammissibili
- L'assorbimento di reati (es. sequestro di persona o violazione di domicilio nella rapina) richiede una significativa sovrapposizione materiale e una unicità dell'azione: se le condotte sono distinte nel tempo, nella finalità o nelle persone offese, restano autonomamente punibili
- Le questioni di qualificazione del fatto (rapina propria vs impropria), l'accertamento del dolo, la recidiva e la quantificazione della pena sono valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità salvo che ricorrano i vizi tassativi di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
- Le censure processuali devono entrare nel merito della motivazione della sentenza: è necessario che il ricorrente indichi con precisione i passaggi motivazionali critici e dimostri l'esistenza dei vizi consentiti dalla normativa di legittimità
- L'applicazione congiunta di istituti diversi (es. aumento per continuazione e aumento per recidiva) può essere legittima se fondata su valutazioni distintive e non confliggenti: non è automaticamente incompatibile richiedere la loro esclusione senza argomentazioni specifiche
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