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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18217/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca, ex art. 673 c.p.p., di una sentenza di applicazione di pena (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) relativa al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva: (1) nullità dell'ordinanza per omissione del contraddittorio e mancata fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; (2) errata applicazione/interpretazione dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 159) che prevede la causa di non punibilità per integrale pagamento del debito tributario anteriore alla notizia di procedimento penale, sostenendo che il pagamento integrale anteriore al processo avrebbe determinato una scriminante equiparabile all'abolitio criminis e che la norma dovrebbe trovare applicazione anche ai fatti antecedenti; (3) dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 2 d.lgs. 74/2000 per violazione dell'art. 3 Cost., per presunta ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie tributarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente: l'ordinanza impugnata è nulla perché il giudice dell'esecuzione ha deciso de plano senza fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 666 c.p.p., pur essendo presenti questioni giuridiche non manifestamente infondate 'ictu oculi'. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per il prosieguo del procedimento; sui profili di merito relativi alla causa di non punibilità ex art. 13 comma 2 d.lgs. 74/2000 la Corte non si è pronunciata, rilevando che la questione richiede il contraddittorio camerale.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Se la richiesta non è manifestamente infondata 'ictu oculi', il giudice deve fissare udienza in camera di consiglio per il contraddittorio; la decisione 'de plano' è ammessa solo quando manca un requisito di legge immediatamente rilevabile senza valutazione discrezionale.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'abolitio criminis e alla revoca della sentenza ma la Corte non ha risolto il merito della pretesa applicazione; il ricorso invocava equiparazione della causa di non punibilità all'abolitio criminis.

  • art. 13 comma 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Disposizione oggetto di controversia: la modifica introdotta dalla legge n. 159/2019 ha previsto una causa di non punibilità per l'integrale estinzione del debito tributario anteriormente alla notizia di procedimento penale; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della norma al caso concreto sollevi questioni non 'ictu oculi' e quindi non decidibili de plano.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Articolo che individua il reato contestato; presente nel quadro fattuale ma la Corte non ha risolto la questione sostanziale relativa alla non punibilità.

  • legge 19 dicembre 2019, n. 159 (convertente dl n. 124/2019)

    Ha introdotto/modificato la disciplina sulla causa di non punibilità per pagamento del debito tributario; rilevante per il motivo di merito sollevato, ma la Corte ha rimandato la valutazione al giudice di merito dopo il contraddittorio.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alle nullità derivanti da violazioni delle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto sussistere una nullità per mancata instaurazione del contraddittorio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 178 per la disciplina delle nullità; applicazione pratica: il vizio procedurale ha determinato l'annullamento dell'ordinanza.

  • art. 606 comma 1 lettere b) e c) cod. proc. pen.

    Fondamenti di impugnazione per cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione, violazioni di norme di diritto e nullità); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 666 c.p.p.

  • art. 15 Cost.

    Rammentata dal ricorrente a supporto dell'applicazione retroattiva della causa di non punibilità; la Corte non ha deciso sulla questione di retroattività, limitandosi a censurare la procedura.

  • art. 13 comma 1-ter d.lgs. n. 472/1997

    Norma sul ravvedimento operoso richiamata nel ragionamento difensivo che sottolineava la possibilità di regolarizzazione anche dopo contestazione amministrativa; la Corte non ha statuito sul punto di merito.

  • decreto-legge n. 34/2023

    Citato dal ricorrente per evidenziare evoluzioni normative che incidono sulla disciplina delle definizioni tributarie e sulla non punibilità; non è stato oggetto di decisione dalla Corte in questa pronuncia.

Massime di principio

  • Una istanza ex art. 666 c.p.p. non può essere decisa 'de plano' quando richiede valutazioni di diritto non manifestamente infondate; in tali casi il giudice deve fissare udienza in camera di consiglio con il contraddittorio.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 666 c.p.p., quando dovuto, configura nullità che può condurre all'annullamento del provvedimento e alla trasmissione degli atti per il nuovo esame.
  • Le questioni di merito relative all'applicabilità di nuove cause di non punibilità (es. pagamento integrale del debito tributario) che comportano valutazioni interpretative o di retroattività non sono risolvibili senza il necessario contraddittorio e devono essere decise dal giudice di merito dopo udienza camerale.
  • Per la difesa è strategico documentare tempestivamente l'integrale estinzione del debito e sollecitare l'instaurazione del contraddittorio qualora il giudice dell'esecuzione intenda decidere sull'ammissibilità di una causa di non punibilità.
  • Le modifiche normative sopravvenute che incidono sulla punibilità possono sollevare profili costituzionali e di disparità di trattamento; tali questioni richiedono approfondimento motivato e non sono idonee a giustificare decisioni sommarie.

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