Cassazione Penale, Ordinanza n. 36913/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 9 luglio 2025. Con l’unico motivo hanno dedotto l’erronea applicazione dell’art. 629 c.p. e l’omessa motivazione sul diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. La Corte ha ritenuto la censura generica: i ricorrenti non hanno indicato gli elementi a fondamento della doglianza né correlato le proprie argomentazioni alla motivazione della sentenza impugnata, che il provvedimento descrive come logicamente corretta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, perché il motivo non soddisfaceva i requisiti di specificità previsti dall’art. 581 c.p.p. La carenza di specificità riguarda sia l’indeterminatezza della censura sia la mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata; tale vizio determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Con il quale si deduce erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e omessa motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023.
La disposizione è richiamata come oggetto della censura, ma la Corte non ne svolge un esame di merito, dichiarando inammissibile il motivo.
L'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse dei ricorrenti [...] è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il motivo d’impugnazione deve esporre in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura, così da permettere al giudice di individuare i rilievi e svolgere il proprio controllo.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità.
È inammissibile il motivo che sia indeterminato oppure non si confronti con le ragioni argomentate della decisione impugnata.
Massime di principio
- La specificità del motivo d’impugnazione richiede non soltanto che la censura sia determinata, ma anche che si confronti con le argomentazioni della decisione impugnata; ignorare tali argomentazioni comporta l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorrente contesta una statuizione motivata, deve indicare gli elementi concreti alla base della doglianza, in modo da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
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