Sentenza n. 5966/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter, n. 14644/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, n. 14644/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego GSE della richiesta di verifica e certificazione relativa a un progetto di efficientamento energetico
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguardava il provvedimento GSE del 24 aprile 2018, con cui era stata respinta la richiesta di verifica e certificazione relativa a un progetto di recupero dell’energia termica dei fumi di combustione mediante installazione di uno scambiatore acqua-fumi presso lo stabilimento di una delle appellanti. Il TAR aveva ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità del diniego, la motivazione concernente la non conformità dell’intervento al d.m. 28 dicembre 2012, in quanto non strettamente integrato con le altre misure di efficienza energetica, trattandosi di un provvedimento plurimotivato. In appello sono stati dedotti errori di giudizio in relazione alla violazione e falsa applicazione delle Linee guida, del d.m. 28 dicembre 2012 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché vizi di carenza o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto; violazione o errata applicazione degli artt. 6 e 14 del d.m. 28 dicembre 2012, del giusto procedimento e dell’art. 10 l. n. 241/1990; violazione dell’art. 6 del d.m. 28 dicembre 2012 e dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990; violazione degli artt. 10-bis e 3 l. n. 241/1990 e del principio del contraddittorio. Nel corso del giudizio, le appellanti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia all’appello dopo che il GSE aveva accolto un’istanza di decurtazione percentuale dell’incentivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di appello. Ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia non era stata sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 84, comma 1, c.p.a., e quindi era irrituale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., l’atto è stato interpretato come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello. L’appello è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado sono state compensate, tenuto conto dello sviluppo processuale della vicenda e della concorde richiesta delle parti.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso o all’appello deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o dall’avvocato munito di mandato speciale; in mancanza, la dichiarazione di rinuncia è irrituale.
Una rinuncia irrituale può essere valutata, ove ne ricorrano i presupposti, come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al procedimento decisorio.
d.m. 28 dicembre 2012
Disciplina richiamata nella controversia sostanziale relativa alla verifica e certificazione di un progetto di efficientamento energetico, ma non esaminata dal Consiglio di Stato a causa dell’improcedibilità dell’appello.
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti in appello, senza esame nel merito.
Richiamato tra i parametri relativi alla partecipazione procedimentale, senza esame nel merito.
Richiamato tra i motivi d’appello concernenti il contraddittorio procedimentale, senza esame nel merito.
Richiamato tra i motivi d’appello relativi all’autotutela, senza esame nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello non sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale è irrituale e non produce gli effetti propri della rinuncia processuale tipica.
- Una dichiarazione di rinuncia irrituale può essere riqualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, quando il contenuto dell’atto e lo sviluppo della controversia evidenzino il venir meno dell’interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello senza esame dei motivi di gravame; le spese possono essere compensate in presenza di giustificati motivi e di una concorde richiesta delle parti.
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