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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3371/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati fine di estorsione e tentata estorsione. Il ricorso denunciava: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni per il denegato accesso della difesa all'ascolto delle registrazioni audio utilizzate a sostegno della misura e per l'omesso rilascio di copia del decreto autorizzativo n.1165/2019; 2) carenza di gravità indiziaria rispetto ai capi di estorsione e tentata estorsione (presenza senza apporto materiale o identificazione incerta di "Turello"); 3) mancanza di prova della stabile adesione all'associazione mafiosa; 4) assenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, anche in considerazione dell'attività lavorativa dell'indagato e della distanza temporale dai fatti (2019).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo principale in rito rilevando la violazione del diritto di difesa per il mancato, tempestivo consentimento all'ascolto delle tracce foniche richieste dalla difesa. Ha qualificato la violazione come nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e ha rilevato che il quadro indiziario a sostegno della custodia era basato esclusivamente sulle intercettazioni rese inutilizzabili. Perciò ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame che quella del GIP (10 giugno 2023) e ha disposto l'immediata scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altro titolo.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La violazione del diritto di difesa nell'accesso e ascolto delle intercettazioni integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che impedisce l'utilizzo delle intercettazioni nel subprocedimento cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato principale contestato (associazione mafiosa). La pronuncia richiama la presunzione di pericolosità collegata a tale fattispecie, ma evidenzia che, se le prove a sostegno sono rese inutilizzabili, la misura cautelare non può reggere.

  • Corte costituzionale, sent. n.336 del 2008

    Affermato il diritto incondizionato della difesa all'ascolto diretto delle intercettazioni; le trascrizioni non possono sostituire l'ascolto senza contraddittorio.

  • Cass. Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021 (Puglia)

    Giurisprudenza che riconosce il diritto della difesa ad ottenere accesso ai supporti contenenti le registrazioni usate per la richiesta cautelare e pone l'onere sull'accusa di garantire tale accesso.

  • Cass. Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019 (Spada)

    La nullità derivante dalla lesione del diritto di difesa in sede cautelare rende le intercettazioni inutilizzabili nel giudizio cautelare, pur non contaminando automaticamente la loro utilizzabilità in dibattimento se correttamente acquisite.

  • Cass. Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010 (Lasala)

    Principio che l'ascolto diretto non può essere surrogato dalle trascrizioni senza contraddittorio; conferma la rilevanza costituzionale del diritto di accesso della difesa.

Massime di principio

  • La difesa ha diritto, dopo l'adozione di una misura cautelare, di ottenere tempestivamente l'accesso e l'ascolto delle registrazioni intercettate utilizzate a sostegno della richiesta cautelare; questo diritto è incondizionato e il pubblico ministero è obbligato a garantirlo.
  • La richiesta difensiva mirata alle sole intercettazioni indicate nella motivazione è considerata specifica e sufficiente; l'onere organizzativo dell'accusa non giustifica il rifiuto o il ritardo nell'esaudirla.
  • L'omissione o il rifiuto ingiustificato di consentire l'ascolto comporta una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che rende inutilizzabili le intercettazioni nel subprocedimento cautelare.
  • Se il quadro indiziario a sostegno della misura cautelare poggia esclusivamente su intercettazioni rese inutilizzabili per la violazione del diritto di difesa, le ordinanze cautelari possono essere annullate senza rinvio e può disporsi la scarcerazione immediata.
  • Se esistono altresì elementi indiziari indipendenti dalle intercettazioni, la nullità può limitarsi a incidere solo sull'ordinanza impugnata; occorre valutare caso per caso la sussistenza di elementi alternativi a supporto della misura.
  • La distinzione tra utilizzabilità in sede cautelare e in dibattimento rimane: l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare non equivale automaticamente all'inutilizzabilità dibattimentale se le registrazioni siano state acquisite correttamente per il processo.

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