Cassazione Civile, Ordinanza n. 26557/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due società immobiliari avevano impugnato dinanzi al TAR la nota con cui il Comune di Napoli comunicava l'escussione di polizze fideiussorie prestate a garanzia del pagamento di somme dovute per oneri di urbanizzazione e penali previste in una convenzione di lottizzazione relativa al piano urbanistico 'ex Breglia'. Parallelamente avevano proposto dinanzi al Tribunale ordinario ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione dell'efficacia della medesima nota e, in subordine, l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'escussione. Le società hanno quindi chiesto alle Sezioni unite, con regolamento preventivo di giurisdizione, di dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l'art. 133, comma 1, lett. f) o lett. a), n. 2, c.p.a. Il Comune non si è difeso. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei regolamenti. La Corte ha verificato che i regolamenti erano stati proposti nell'ambito di procedimenti cautelari ante causam e che non era ancora stato incardinato il giudizio di merito contestualmente o successivamente al cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto applicabile il principio per cui tale rimedio non è ammissibile rispetto a procedimenti cautelari ante causam di tipo anticipatorio, perché contro i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti non è ammesso ricorso per cassazione neppure ex art. 111 Cost., e quindi non può essere portata alla cognizione della Corte, per altra via, la questione di giurisdizione. La Corte ha precisato che il precedente invocato dalla ricorrente sulla proposizione del regolamento dopo un provvedimento cautelare non era pertinente, poiché richiede comunque che il giudizio di merito sia stato instaurato contestualmente o conseguentemente al cautelare. Ha inoltre escluso che la mera emissione di un decreto provvisorio in sede cautelare, con fissazione di udienza, basti a rendere ammissibile il regolamento, poiché l'art. 41 c.p.c. presuppone che la causa sia già pendente nel merito in primo grado. Le spese saranno regolate dal giudice di merito.
Norme richiamate
procedimento cautelare anticipatorio del successivo giudizio di merito
Il procedimento cautelare ante causam non consente, di per sé, il regolamento preventivo di giurisdizione se non è stato instaurato il giudizio di merito.
finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado
La richiesta di regolamento alle Sezioni unite è ammissibile solo se è in corso una causa di merito in primo grado; non basta la sola fase cautelare.
art. 111 Cost.
non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti
L'assenza di ricorribilità per cassazione dei provvedimenti cautelari ante causam impedisce di utilizzare il regolamento preventivo per sottoporre comunque la questione di giurisdizione alla Corte.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La ricorrente lo invocava per affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al rapporto convenzionale.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
La ricorrente lo invocava come ulteriore base della pretesa giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile quando la controversia è incardinata solo in un procedimento cautelare ante causam di natura anticipatoria e non è stato ancora instaurato il giudizio di merito.
- L'ammissibilità del regolamento preventivo richiede che la causa di merito sia pendente in primo grado; la sola emissione di un provvedimento cautelare o la fissazione di un'udienza successiva non sono sufficienti.
- Se contro il provvedimento conclusivo del cautelare non è esperibile ricorso per cassazione, non è consentito utilizzare il regolamento preventivo come via surrettizia per portare la questione di giurisdizione all'esame delle Sezioni unite.
- Il precedente che ammette il regolamento in pendenza di cautelare va letto in senso restrittivo: è necessario che il giudizio di merito sia contestuale o conseguente al cautelare, non che la fase cautelare sia semplicemente pendente.
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