Cassazione Penale, Ordinanza n. 22977/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per coltivazione di 136 piantine di cannabis indica, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la coltivazione non fosse a lui attribuibile e richiamando anche la precedente assoluzione per detenzione di droga e armi rinvenute in un garage, ritenendo non certa la riconducibilità di quanto trovato alla sua persona. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in diritto, lamentando la mancanza di offensività della condotta per asserita inidoneità della sostanza coltivata a produrre un apprezzabile effetto drogante. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e ha rilevato che essi tendevano a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e che il primo motivo mirava a una nuova lettura delle prove, non consentita in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha reputato corretta la motivazione dei giudici di merito e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la coltivazione di stupefacenti è configurabile anche indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente ricavabile, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche in relazione alle modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice richiamata per la coltivazione di 136 piantine di cannabis indica; la Corte ne conferma la configurabilità alla luce dei principi sulla coltivazione di stupefacenti.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624-02
il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente
La coltivazione è penalmente rilevante se la pianta è del tipo vietato e idonea a maturare e produrre stupefacente, senza che rilevi la immediata estraibilità di principio attivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, perché la Corte di cassazione sindaca la motivazione solo nei limiti della sua completezza, logicità e coerenza.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese non è idonea a fondare l'annullamento.
- Il reato di coltivazione di stupefacenti sussiste quando le piante coltivate siano riconducibili al tipo botanico vietato e abbiano concreta attitudine, anche in ragione delle modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente, a prescindere dalla quantità di principio attivo immediatamente ricavabile.
- Ai fini della configurabilità della coltivazione non è decisivo che la sostanza non sia ancora pronta o che il principio attivo sia allo stato iniziale, ove risulti la potenzialità offensiva della condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna alle spese processuali e, salvo esoneri, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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