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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36570/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava il rigetto del ricorso contro il decreto del Tribunale del 9/10/2023 che aveva applicato ad Ahmed la misura della sorveglianza speciale per cinque anni con obbligo di soggiorno. Venivano dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 178 c.p.p. per mancata notifica al proposto dell'ordinanza di rinvio dell'udienza del 9/10/2023 in seguito a istanza di legittimo impedimento (il verbale sarebbe stato notificato ad altra persona, Messaud Firas); 2) nullità del procedimento per mancata celebrazione in udienza pubblica, nonostante formale richiesta della difesa; 3) inammissibilità o incertezza della proposta poiché il deposito sarebbe stato effettuato da un tale Zulli, non identificato e privo di delega, creando incertezza sulla legittimazione del deposito.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso e lo dichiara infondato. Sul primo motivo lo dichiara inammissibile perché generico: secondo l'orientamento consolidato, il legittimo impedimento personale a essere sentito rileva solo se l'interessato ha personalmente formulato l'istanza di essere sentito; la richiesta del difensore per rinvio non equivale. Sul secondo motivo lo ritiene infondato: l'art. 7 del d.lgs. n.159/2011 non prevede la nullità per la mancata celebrazione in udienza pubblica; la giurisprudenza di legittimità maggioritaria considera che la mancata pubblicità non comporta automaticamente nullità nel procedimento di prevenzione e può essere compensata dalla pubblicità in sede di impugnazione; inoltre il principio di tassatività delle nullità esclude di desumere per analogia una sanzione di nullità non prevista. In ogni caso la difesa non aveva eccepito la mancanza di pubblicità in udienza né spiegato il pregiudizio. Il terzo motivo è manifestamente infondato: non sussiste incertezza sulla provenienza della proposta e non sono previste sanzioni. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che l'eccezione relativa al legittimo impedimento sia rilevante solo se l'interessato ha personalmente chiesto di essere sentito; l'istanza del difensore per il rinvio non sostituisce la richiesta personale.

  • art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Secondo la Corte l'art. 7 non contempla espressamente la nullità per la mancata celebrazione in pubblica udienza nel procedimento di prevenzione; pertanto la mancata pubblicità non determina automaticamente nullità procedurale.

  • art. 10 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato nel contesto per il richiamo alle disposizioni del codice di rito e per il pieno riesame in sede di appello, quale possibile compensazione della mancanza di pubblicità in primo grado.

  • art. 472 cod. proc. pen.

    Richiamato per il potere del giudice di disporre che il dibattimento proceda in tutto o in parte a porte chiuse; usato per spiegare che la normativa prevede situazioni in cui la pubblicità può essere limitata.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato rispetto alla tesi contraria (non seguita): alcuni orientamenti ritengono che la nullità relativa per mancata pubblicità possa essere sanata se non eccepita immediatamente, richiamando questo istituto; la Corte non condivide tale applicazione al procedimento di prevenzione.

  • art. 471, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in dottrina/giurisprudenza per il principio della nullità del dibattimento per violazione della pubblicità; la Corte esclude però l'estensione automatica di tale sanzione al procedimento di prevenzione in assenza di espressa previsione.

  • legge 17 ottobre 2017, n. 151, art. 2, comma 3

    Richiamata per segnalare che la riformulazione dell'art. 7 del d.lgs. n.159/2011 non ha ampliato le ipotesi di nullità previste dal comma 7, confermando la medesima interpretazione restrittiva delle nullità.

  • art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    Richiamato nel dibattito giurisprudenziale sul principio di pubblicità e sul possibile bilanciamento tra diritti convenzionali e disciplina processuale interna; la Corte osserva tuttavia che la derivazione convenzionale non impone automaticamente una sanzione di nullità non prevista dal legislatore.

Massime di principio

  • Per far valere un legittimo impedimento a essere sentito personalmente in materia di misure di prevenzione è necessario che l'interessato chieda espressamente di essere sentito; la mera istanza del difensore per un rinvio di udienza non equivale.
  • La mancata celebrazione in udienza pubblica nel procedimento di prevenzione non determina automaticamente la nullità del procedimento salvo che la legge preveda espressamente la sanzione; va verificata la giurisprudenza e, se possibile, il pregiudizio concreto subito.
  • Le eccezioni procedurali rilevanti devono essere tempestivamente eccepite in udienza: la mancata doglianza immediata può precludere l'efficacia del motivo in sede di impugnazione.
  • La provenienza o il deposito di atti da parte di soggetti non chiaramente identificati non determina automaticamente l'inammissibilità o la nullità: ove rilevante, occorre dimostrare l'effettivo vizio o la mancanza di delega sostanziale.
  • In procedimenti speciali (es. misure di prevenzione) il principio di tassatività delle nullità è rigoroso: non si devono desumere sanzioni processuali non previste espressamente dal legislatore per deduzioni interpretative estensive.

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