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Sentenza

Sentenza n. 1472/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 153 del 7 giugno 2023, relativa al riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 153 del 7 giugno 2023, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero all’adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 16 luglio 2025. Dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’amministrazione, effettuata il 10 febbraio 2025, era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto al ricorrente dal giudicato, la cui fruizione il Ministero è stato condannato a consentire per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo la notifica del titolo giudiziale all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue un giudicato che le impone l’adozione degli atti necessari al riconoscimento o alla fruizione di un beneficio, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • L’azione di ottemperanza è proponibile dopo la notifica del titolo giudiziale all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
  • In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per il suo intervento e subordinandolo alla richiesta dell’interessato.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del titolo e di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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