Cassazione Penale, Sentenza n. 6411/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. il 03/10/2022, contestata in relazione alla sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) come componente del clan Brunetto per il periodo 2016 - giugno 2019. Il ricorrente ha censurato: a) la mancata e insufficiente verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore Carmelo Porto; b) l'eccessiva e apodittica valorizzazione di alcune intercettazioni (in particolare quelle con Faranda e con soggetti ignoti) e l'erronea identificazione di "Graziano" con Orazio Di Grazia; c) la valorizzazione di captazioni del procedimento "Jungo" come prova di partecipazione associativa; d) la mancata considerazione, sul profilo cautelare, del tempo trascorso dall'ultimo contatto (aprile 2019), del presunto stabile trasferimento e domiciliamento in Svizzera (permesso B e lavoro) e di fatti che indicherebbero allontanamento dal contesto criminale.
La decisione
La Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari (terzo motivo), disponendo nuovo esame del Tribunale di Catania su tale punto; ha invece rigettato il ricorso nel resto. In motivazione la Corte ha ritenuto fondati i gravi indizi a carico del Lisi: ha confermato l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Porto (per ruolo, coerenza temporale e riscontri intrinseci e estrinseci) e ha ritenuto probanti varie intercettazioni e conversazioni (in particolare conversazioni su autovettura di Di Bella, captazioni nei procedimenti "Jungo" e "Isolabella" e la conversazione con Faranda in cui l'espressione "camminare con Graziano" è interpretata secondo il gergo mafioso locale). Tuttavia la Corte ha ritenuto che il Tribunale distrettuale non abbia adeguatamente valutato la documentazione difensiva relativa al trasferimento stabile in Svizzera e all'attualità delle esigenze cautelari, dovendo chiarire se sussistano contatti persistenti con il contesto criminale; ha ricordato la doppia presunzione di pericolo di reiterazione e l'onere della difesa di provare la dissociazione, ma ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare in modo specifico quando si disattendono allegazioni concrete di dissociazione o trasferimento.
Norme richiamate
Norma che definisce l'associazione mafiosa: sulla base di essa la Corte ricorda l'esistenza di una presunzione legale relativa al pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della custodia in carcere per i reati associativi, salvo prova contraria della dissociazione o dello scioglimento dell'associazione
Richiamato come riferimento al delitto di narcotraffico oggetto di alcune intercettazioni (procedimento "Jungo"); la Corte sottolinea che intercettazioni relative a traffici di stupefacenti possono comunque costituire riscontro degli interessi illeciti del clan se riferibili al destinatario
Principio giurisprudenziale sulla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Sezioni Unite e pronunce della Cassazione)
Le dichiarazioni del collaboratore integrano gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; la Corte richiede che il giudice valuti le singole parti del racconto e non dichiari automaticamente inattendibile l'intero contenuto se alcune parti risultano smentite
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono valutazione distinta per i diversi frammenti del racconto: anche se alcune parti sono smentite, altre possono restare utilizzabili purché corroborate da riscontri esterni
- Le intercettazioni possono costituire riscontro valido alle dichiarazioni collaborative se collegano in modo plausibile il soggetto alle attività illecite del gruppo; il giudice deve motivare la collegabilità (es. identificazione di nomi di battaglia, corrispondenze processuali, contesti noti)
- In materia di 416-bis esiste una presunzione di pericolo di reiterazione e di preferenza per la custodia intramuraria: tuttavia la difesa può allegare e deve provare elementi concreti di dissociazione (es. trasferimento stabile, lavoro documentato all'estero, perdita dei contatti) per ottenere il superamento delle esigenze cautelari
- Il "tempo silente" (periodo intercorso dall'ultima contestazione) non è di per sé risolutivo: può concorrere a dimostrare l'allontanamento ma richiede elementi oggettivi aggiuntivi; il giudice deve motivare specificamente se ritiene che i legami permangano nonostante tali elementi
- Quando il giudice di merito rigetta allegazioni difensive concrete (es. permesso di soggiorno, lavoro estero), è necessario un esame motivato e argomentato delle prove documentali prodotte; la mancanza di tale esame giustifica l'annullamento e il rinvio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6281/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6282/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6283/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6284/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6287/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6288/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →