Cassazione Civile, Ordinanza n. 24389/2026 del 02/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una ex dipendente a tempo indeterminato di un supermercato, addetta al banco frutta e ortaggi, cessato il rapporto per sue dimissioni, agiva per ottenere il pagamento di retribuzioni asseritamente non corrisposte per vari mesi del 2014, della tredicesima mensilità 2014 e del trattamento di fine rapporto, chiedendo anche la condanna solidale dei soci della società di persone. La società e un socio proponevano domanda riconvenzionale per l’indennità sostitutiva del preavviso asseritamente non prestato. Il tribunale accoglieva solo in parte la domanda della lavoratrice; la corte d’appello, ritenendo maggiormente attendibile un testimone della società rispetto a un testimone della lavoratrice, riduceva sensibilmente la somma riconosciuta e, quanto al T.F.R., lo limitava al periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Con ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione delle prove testimoniali e per l’asserita illogicità nel ritenere inattendibile il teste favorevole alla sua tesi; 2) omessa o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per non avere la corte territoriale valorizzato quella deposizione anche su altri profili oltre all’orario di lavoro; 3) violazione dell’art. 2120 c.c. per avere escluso il T.F.R. maturato nel periodo antecedente al 2012 nonostante la prova dell’assunzione già nel 2007 e la mancata corresponsione di tale voce per gli anni precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la doglianza investisse il merito della valutazione delle prove testimoniali e non una vera violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c. Ha invece accolto per quanto di ragione il secondo e il terzo motivo, rilevando che la corte d’appello non aveva esaminato documenti decisivi sulla decorrenza del rapporto e aveva erroneamente limitato il calcolo del T.F.R. al solo periodo 2012-2014, senza considerare che il diritto al T.F.R. spettava anche per il periodo precedente dall’assunzione nel 2007. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per fondare la domanda di condanna solidale dei soci di società di persone insieme alla società
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio oltre i limiti legali, non quando si censura la mera valutazione comparativa delle prove
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o deroghi al prudente apprezzamento; non è sindacabile in cassazione il semplice cattivo esercizio della valutazione delle prove
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non riguarda singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o insufficiente
impone il calcolo del T.F.R. sull'intera durata del rapporto; la limitazione al solo periodo successivo al 1 gennaio 2012 è erronea se il rapporto è provato sin dal 2007
d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012
richiamato per la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867
richiamata per i confini del sindacato di legittimità sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Cass. n. 9588/2001
richiamata a sostegno del principio secondo cui la quietanza in busta paga non crea una presunzione assoluta e può essere vinta con prova contraria
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti, disposte d'ufficio fuori dai limiti consentiti, oppure abbia attribuito a prove ordinarie un valore di prova legale o abbia disatteso una regola legale di valutazione della prova; non basta lamentare che il giudice abbia creduto più a un testimone che a un altro.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- La deposizione testimoniale è un mezzo istruttorio e non integra, di per sé, il "fatto storico decisivo" richiesto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- In tema di T.F.R., il giudice deve considerare l'intera durata del rapporto di lavoro; se il rapporto risulta provato sin da una certa data, il trattamento va ricalcolato anche per il periodo anteriore, salvo specifica prova contraria sulla base della retribuzione effettivamente dovuta in ciascun segmento temporale.
- La quietanza apposta in busta paga non ha efficacia di prova legale assoluta della correttezza di quanto corrisposto: il lavoratore può sempre fornire prova contraria della mancata o parziale corresponsione delle somme indicate.
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