Cassazione Civile, Ordinanza n. 28127/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un componente del consiglio di amministrazione di una banca ha proposto opposizione avverso una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla CONSOB per omessa indicazione, nei prospetti informativi relativi ad aumenti di capitale deliberati nel 2014, di informazioni ritenute rilevanti. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'opposizione, riducendo l'importo della sanzione da euro 30.000 a euro 26.500. Con il ricorso per cassazione il sanzionato ha dedotto: (1) violazione degli artt. 94 e 191 TUF e dell'art. 1 l. n. 689/1981, sostenendo che i prospetti indicavano come emittente e responsabile la banca e che egli, privo di deleghe e non firmatario delle dichiarazioni di conformità, sarebbe stato estraneo alla formazione dei prospetti e quindi non responsabile; (2) inapplicabilità comunque delle norme sanzionatorie nei suoi confronti, poiché era entrato in carica quando l'attività di predisposizione dei prospetti sarebbe sostanzialmente già conclusa; (3) violazione dell'art. 49 CDFUE e del principio di lex mitior, invocando la disciplina introdotta dall'art. 190-bis TUF come più favorevole e sostenendo la natura sostanzialmente penale della sanzione; (4) violazione del principio di proporzionalità, lamentando che la sanzione fosse eccessiva rispetto alla sua posizione di amministratore senza deleghe e al fatto di non aver partecipato alla redazione dei prospetti; (5) violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981 per mancata considerazione delle condizioni economiche del sanzionato nella determinazione della sanzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: l'assenza di deleghe non esonera l'amministratore non esecutivo dagli obblighi connessi alla carica, incluso quello di agire informati e di contribuire al governo dei rischi e al controllo sulle scelte gestionali; la responsabilità non era esclusa dal fatto che il ricorrente fosse entrato in carica dopo l'avvio del processo di redazione dei prospetti, poiché l'omessa informazione integra un illecito permanente e, nel periodo rilevante, egli avrebbe dovuto attivarsi per segnalare la necessità di una completa rappresentazione delle informazioni; la sanzione CONSOB non ha natura penale in senso convenzionale, sicché non trova applicazione il regime invocato di favore introdotto successivamente; quanto alla proporzionalità e alle condizioni economiche, la Corte ha ribadito che, nelle sanzioni amministrative con minimo e massimo edittale, la determinazione dell'importo rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sui criteri adottati, purché resti entro i limiti legali e risulti dal complesso della motivazione l'apprezzamento compiuto. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiama gli obblighi informativi relativi ai prospetti e la responsabilità connessa alla loro completezza e correttezza, che possono coinvolgere anche gli amministratori non esecutivi secondo la loro posizione e i doveri di vigilanza
è norma sanzionatoria richiamata per la violazione degli obblighi informativi; la Corte ne conferma l'applicabilità al caso concreto
la Corte non ritiene violato il principio di personalità delle sanzioni amministrative, ritenendo che la condotta del consigliere integri comunque la violazione contestata
richiamato quale parametro degli elevati requisiti di professionalità richiesti ai componenti del consiglio di amministrazione bancario e come base dell'obbligo di diligenza e vigilanza
richiamato insieme all'art. 13 TUF per qualificare gli standard professionali e di diligenza degli amministratori
art. 94 direttiva 2003/71/CE
invocata dal ricorrente, ma non idonea a escludere la responsabilità nel caso concreto secondo la Corte
art. 13 direttiva 2003/71/CE
richiamata dal ricorrente in tema di prospetti, senza esito favorevole
art. 14 direttiva 2003/71/CE
richiamata dal ricorrente in tema di prospetti, senza esito favorevole
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'UE
invocato per sostenere l'applicazione della lex mitior e la natura penale della sanzione; la Corte esclude che le sanzioni TUF diverse da quelle penali speciali abbiano natura sostanzialmente penale
disposizione sopravvenuta invocata come più favorevole; la Corte ne esclude l'applicazione al caso in base al carattere amministrativo della sanzione e alla disciplina transitoria
la Corte ribadisce che la quantificazione della sanzione entro i limiti edittali è rimessa al giudice di merito, senza necessità di puntuale esposizione dei criteri adottati
art. 39, comma 1, lett. a) regolamento (UE) 2017/1129
richiamato dal ricorrente per sostenere il parametro della proporzionalità della sanzione, ma non decisivo ai fini dell'annullamento o della riduzione ulteriore
invocato in relazione alla determinazione della sanzione, ma non conduce a diversa conclusione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Gli amministratori non esecutivi di una banca, anche se privi di deleghe, restano tenuti a un dovere di informazione, vigilanza e attivazione coerente con la carica; la mancanza di delega non esclude di per sé la responsabilità per omissioni rilevanti nella governance societaria.
- In materia di prospetti informativi, l'omessa indicazione di informazioni dovute può integrare un illecito permanente, rispetto al quale risponde anche chi, entrato in carica successivamente all'avvio delle attività preparatorie, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per segnalare l'incompletezza delle informazioni.
- Le sanzioni amministrative del TUF diverse da quelle espressamente qualificate come penali non assumono automaticamente natura sostanzialmente penale per effetto dei criteri convenzionali; pertanto la disciplina sopravvenuta più favorevole in tema di punibilità non si applica in via generalizzata.
- Quando la legge prevede una forbice edittale, la determinazione della sanzione concreta è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione alla gravità del fatto, e non richiede una motivazione analitica sui singoli criteri adottati, se il quantum resta nei limiti legali e la motivazione complessiva rende comprensibile la valutazione svolta.
- La valutazione della proporzionalità e delle condizioni economiche del sanzionato non consente alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito, salvo che risulti superato il limite edittale o manchi del tutto una valutazione riconoscibile nella motivazione complessiva.
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