Cassazione Penale, Sentenza n. 7342/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per truffa aggravata: (i) mancata assunzione di prova decisiva (perizia grafologica sulla lettera del notaio) richiesta sin dal primo grado e rinnovata in appello; (ii) vizio di applicazione della norma penale, sostenendo che i fatti erano in realtà inadempimenti contrattuali o al più falsità grossolane non punibili; (iii) insufficiente verifica dell'attendibilità della persona offesa e rilevanza di ricevute e pagamenti parziali; (iv) mancata distinzione della responsabilità eccessiva attribuita a Depietri Tonelli (concorso); (v) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata concessione di attenuanti (art. 62 n.6 e n.4 c.p.); (vi) mancata concessione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 53 l. 24/11/1981 n.689 e inosservanza dell'art. 545-bis c.p.p. (omesso avviso/omessa risposta alla richiesta di conversione); (vii) vizio motivazionale sul danno riconosciuto alla parte civile.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato solo l'ultimo motivo proposto da Fregni: ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata valutazione/risposta circa l'applicabilità delle sanzioni sostitutive (art. 545-bis c.p.p.) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio su tale punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; l'affermazione di responsabilità è stata ritenuta irrevocabile. Il ricorso di Depietri Tonelli è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Menzionato in relazione alla richiesta, rinnovata in appello, della perizia grafologica sulla lettera; la Cassazione ha ritenuto che la questione fosse di merito (valutazione probatoria) e non idonea a fondare cassazione per vizio di diritto.
La Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa (artifici, raggiri e inganno), valutando le menzogne, l'uso di documento falso e le telefonate ingannevoli come idonee ad indurre in errore la vittima e a procurare il profitto.
Richiamato dai difensori per sostenere che il falso sarebbe stato grossolano e non punibile; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché rilevante non è la 'perfezione' del falso ma l'uso di un documento falso per ingannare la vittima.
Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti
La norma impone l'obbligo di dare avviso alle parti sulla possibile sostituzione della pena con pene sostitutive; se il giudice non ritiene applicabili le sostitutive e la parte ha formulato istanza specifica, il giudice deve motivare espressamente il diniego. La mancanza di risposta alla richiesta specifica di Fregni ha determinato l'annullamento limitato.
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
Norma che elenca le pene sostitutive della detenzione; richiamata come criterio per valutare la possibilità di conversione della pena detentiva. La Corte ha richiamato la necessità che il giudice valuti e motivi l'eventuale inapplicabilità.
Censurata la mancata concessione dell'attenuante per la restituzione del profitto; la Corte di merito ha ritenuto la restituzione parziale e tardiva, giustificando il diniego.
Richiamata in relazione alla continuazione e alla possibile attenuante per modesta entità del fatto; la Corte ha ritenuto non sussistente l'attenuante per la valutazione complessiva dell'entità del danno e del comportamento.
Richiamato implicitamente per i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente un richiamo generale al criterio di adeguatezza quando la pena è prossima al minimo edittale.
Citato come fonte di introduzione dell'art. 545-bis c.p.p.; rilevante per il nuovo obbligo procedurale di avviso sulle pene sostitutive.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione degli elementi di fatto o una nuova valutazione probatoria: le censure meramente fattuali saranno dichiarate inammissibili salvo vizio di diritto o di motivazione.
- L'uso di un documento riconosciuto falso o la testimonianza del suo autore che ne nega la paternità rende irrilevante, ai fini della truffa, la richiesta di una perizia grafologica se il giudice ritiene comunque provato l'uso del falso e il suo fine ingannevole.
- La responsabilità per concorso di persone in una truffa richiede che il giudicato di merito evidenzi un apporto attivo o una funzione essenziale della condotta; la mera conoscenza o collegamento sociale può essere ritenuto sufficiente se i fatti dimostrano un ruolo concreto nell'instaurare l'inganno (es. contatti, rassicurazioni, richiesta di denaro).
- Le attenuanti per restituzione del profitto possono essere negate quando la restituzione è parziale e/o tardiva: il giudice valuta tempestività e completezza della riduzione del danno.
- L'omissione del giudice di pronunciarsi su istanze processuali rilevanti (es. conversione della pena con sanzioni sostitutive) può comportare annullamento parziale e rinvio: il giudice deve rispondere alle richieste specifiche e motivare il diniego.
- Le questioni attinenti al danno civile provvisionale o all'assegnazione di una provvisionale non sono agevolmente censurabili in cassazione perché rimangono sospese fino alla liquidazione definitiva in sede civile.
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'onere motivazionale del giudice sulla determinazione della pena è attenuato; è però necessario richiamare i criteri generali di adeguatezza (art. 133 c.p.).
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