Cassazione Penale, Sentenza n. 27560/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione degli artt. 181, 184, 185 cod.proc.pen., dedotta per mancata comunicazione del rinvio dell'udienza del 9 luglio 2020 al nuovo difensore nominato il 23 gennaio 2020, comunicato solo due giorni prima dell'udienza, senza rispetto del termine minimo di comparizione di 20 giorni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine di comparizione di 20 giorni operi solo con riferimento alla prima udienza e non alle udienze successive di rinvio, a prescindere dalla causa del rinvio (nel caso, l'emergenza sanitaria). Ha inoltre osservato che la notifica del decreto di citazione per l'udienza del 20 marzo 2020 era stata regolarmente eseguita in data 18 dicembre 2019 all'originario difensore, poi sostituito, e che non sussiste obbligo dell'ufficio di procedere a una nuova notifica al difensore subentrante; l'omissione di tale ulteriore notifica non determina nullità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, Codice della Strada
Norma che sanziona la guida senza patente con recidiva nel biennio; qui indicata come titolo di reato a carico dell'imputato.
artt. 181, 184, 185 cod. proc. pen.
Disposizioni concernenti la notificazione degli atti e i termini di comparizione; interpretate dalla Corte nel senso che il termine minimo di comparizione di 20 giorni è dovuto solo per la prima udienza e non per udienze successive di rinvio, quindi la mancata nuova notifica al difensore subentrante non determina automaticamente nullità.
Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna alle spese e, se del caso, al versamento in favore della cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000,00.
Sez. 5 - n. 50185 del 11/10/2019 (Tarantella)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che il rinvio d'udienza disposto per impedimento dell'imputato, dopo che sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, deve tener conto solo della durata dell'impedimento; il diritto di difesa si considera già garantito e non giustifica ulteriore dilazione.
Sez. 2 - n. 30185 del 22/07/2020 (De Silvio)
Afferma che la notifica regolare del decreto di citazione all'originario difensore di fiducia non crea obbligo per l'ufficio di effettuare una nuova notifica al difensore nominato successivamente; l'omissione di tale notifica non costituisce causa di nullità.
Massime di principio
- Il termine minimo di comparizione (20 giorni) si applica essenzialmente alla prima udienza: per udienze successive di rinvio non vige automaticamente l'obbligo di comunicare nuovamente il termine con lo stesso intervallo temporale.
- La notifica regolare del decreto di citazione a un difensore originario assolve l'ufficio dal dovere di ulteriori notifiche al difensore subentrante; la mancata notifica al nuovo difensore, di per sé, non costituisce nullità.
- In caso di rinvio dovuto a cause eccezionali (es. emergenza sanitaria) o per impedimento dell'imputato, la valutazione deve tener conto della durata e della necessità di superare l'impedimento, non richiedendo una nuova garanzia formale del diritto di difesa già esercitata alla prima udienza.
- Se si trova nella situazione di difensore subentrante che non ha ricevuto la notifica, conviene tempestivamente richiedere informazioni al tribunale e valutare istanza di rinvio o altro rimedio processuale; l'omessa notifica non garantisce automaticamente annullamento delle decisioni.
- Per tutelare il diritto di difesa è buona prassi assicurarsi che la nomina del nuovo difensore e la ricezione delle comunicazioni processuali siano tempestivamente comunicate e, se necessario, chiedere la rinnovazione dell'atto o il rinvio per sopperire a eventuali carenze comunicative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27449/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27453/2022 del 15/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →