Cassazione Penale, Sentenza n. 00042/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte d'appello di Milano aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione riconoscendo a Romagnollo un'indennità di Euro 3.000,00, con interessi legali dalla data dell'ordinanza e condannando il Ministero al pagamento di metà delle spese di lite. Il Ministero ha impugnato l'ordinanza denunciando: (i) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché l'interessato non aveva chiesto gli interessi legali e quindi la loro statuizione era ultra petita; inoltre, qualora dovessero essere riconosciuti, la loro decorrenza è dalla definitività del provvedimento e non dalla data dell'ordinanza; (ii) violazione dell'art. 92 c.p.c., perché il Ministero non si era costituito nel giudizio di riparazione e pertanto non poteva essere considerato soccombente né condannato alla rifusione delle spese legali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati e ha annullato senza rinvio, limitatamente, le parti dell'ordinanza della Corte d'appello relative alla corresponsione degli interessi legali e alle statuizioni sulle spese di lite. Ha ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo se l'interessato li ha espressamente domandati; se richiesti, la loro decorrenza è dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo. Inoltre, ha confermato il principio secondo cui, quando il Ministero non si costituisce nel procedimento di riparazione (procedimento a contraddittorio necessario ma non a carattere contenzioso necessario), non può essere considerato soccombente e quindi non può essere condannato alla rifusione delle spese e degli onorari. Le ulteriori statuizioni dell'ordinanza originaria (es. riconoscimento dell'indennità di Euro 3.000 e la valutazione della colpa lieve) restano impregiudicate.
Norme richiamate
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può pronunciare oltre quanto domandato; l'assegnazione di interessi non richiesta è ultra petita e dunque illegittima.
Disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione: la somma liquidata a titolo di indennizzo può essere onerata di interessi corrispettivi solo se espressamente domandati dall'interessato; tali interessi non sono moratori e, se richiesti, maturano dalla definitività del provvedimento.
Regime delle spese processuali: alla luce della giurisprudenza richiamata, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il Ministero non costituito non può essere considerato soccombente e non può essere condannato alla rifusione delle spese.
Criteri generali per la liquidazione delle spese: richiamato come riferimento per valutare la soccombenza e l'assegnazione delle spese ma applicabile solo se sussiste un conflitto di interesse tra le parti.
Massime di principio
- In procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, per ottenere gli interessi corrispettivi sull'indennizzo è necessario che la parte li abbia espressamente richiesti nel corso del giudizio.
- Se gli interessi corrispettivi sono richiesti, la loro decorrenza è dal passaggio in giudicato del provvedimento che attribuisce l'indennizzo, non dalla data della pronuncia di primo grado.
- La pronuncia di interessi non richiesti configura una decisione 'ultra petita' in violazione dell'art. 112 c.p.c.; tale statuizione va annullata se censurata.
- Nel procedimento di riparazione l'Amministrazione (Ministero) non costituita non è automaticamente soccombente: in assenza di contrasto si esclude la condanna alle spese e agli onorari a suo carico.
- Le spese di lite, quando il Ministero non si è costituito nel giudizio di riparazione, devono rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverso e motivato contrasto di interessi.
- Chi impugna una sentenza su base di 'ultra petita' o di errata qualificazione della soccombenza del soggetto non costituito può ottenere l'annullamento della statuizione relativa a interessi e spese senza rinvio quando la censura è fondata.
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