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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00042/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte d'appello di Milano aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione riconoscendo a Romagnollo un'indennità di Euro 3.000,00, con interessi legali dalla data dell'ordinanza e condannando il Ministero al pagamento di metà delle spese di lite. Il Ministero ha impugnato l'ordinanza denunciando: (i) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché l'interessato non aveva chiesto gli interessi legali e quindi la loro statuizione era ultra petita; inoltre, qualora dovessero essere riconosciuti, la loro decorrenza è dalla definitività del provvedimento e non dalla data dell'ordinanza; (ii) violazione dell'art. 92 c.p.c., perché il Ministero non si era costituito nel giudizio di riparazione e pertanto non poteva essere considerato soccombente né condannato alla rifusione delle spese legali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati e ha annullato senza rinvio, limitatamente, le parti dell'ordinanza della Corte d'appello relative alla corresponsione degli interessi legali e alle statuizioni sulle spese di lite. Ha ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo se l'interessato li ha espressamente domandati; se richiesti, la loro decorrenza è dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo. Inoltre, ha confermato il principio secondo cui, quando il Ministero non si costituisce nel procedimento di riparazione (procedimento a contraddittorio necessario ma non a carattere contenzioso necessario), non può essere considerato soccombente e quindi non può essere condannato alla rifusione delle spese e degli onorari. Le ulteriori statuizioni dell'ordinanza originaria (es. riconoscimento dell'indennità di Euro 3.000 e la valutazione della colpa lieve) restano impregiudicate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può pronunciare oltre quanto domandato; l'assegnazione di interessi non richiesta è ultra petita e dunque illegittima.

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione: la somma liquidata a titolo di indennizzo può essere onerata di interessi corrispettivi solo se espressamente domandati dall'interessato; tali interessi non sono moratori e, se richiesti, maturano dalla definitività del provvedimento.

  • art. 92 c.p.c.

    Regime delle spese processuali: alla luce della giurisprudenza richiamata, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il Ministero non costituito non può essere considerato soccombente e non può essere condannato alla rifusione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Criteri generali per la liquidazione delle spese: richiamato come riferimento per valutare la soccombenza e l'assegnazione delle spese ma applicabile solo se sussiste un conflitto di interesse tra le parti.

Massime di principio

  • In procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, per ottenere gli interessi corrispettivi sull'indennizzo è necessario che la parte li abbia espressamente richiesti nel corso del giudizio.
  • Se gli interessi corrispettivi sono richiesti, la loro decorrenza è dal passaggio in giudicato del provvedimento che attribuisce l'indennizzo, non dalla data della pronuncia di primo grado.
  • La pronuncia di interessi non richiesti configura una decisione 'ultra petita' in violazione dell'art. 112 c.p.c.; tale statuizione va annullata se censurata.
  • Nel procedimento di riparazione l'Amministrazione (Ministero) non costituita non è automaticamente soccombente: in assenza di contrasto si esclude la condanna alle spese e agli onorari a suo carico.
  • Le spese di lite, quando il Ministero non si è costituito nel giudizio di riparazione, devono rimanere a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverso e motivato contrasto di interessi.
  • Chi impugna una sentenza su base di 'ultra petita' o di errata qualificazione della soccombenza del soggetto non costituito può ottenere l'annullamento della statuizione relativa a interessi e spese senza rinvio quando la censura è fondata.

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