Cassazione Civile, Sentenza n. 27728/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione delle quote di legittima; la ricorrente contestava che i genitori avessero effettuato donazioni (dirette e indirette) in favore di alcuni fratelli (immobile in Comeglians, somme su conto c/c n.5822, giroconti, donazioni a Emma: lire 100.000.000, lire 30.000.000, un camper; donazione indiretta per acquisto abitazione di Bruna) che avrebbero inciso sulla riunione fittizia donatum-relictum e ridotto la sua quota riservata. Contestazioni procedurali: omissione di pronuncia della Corte d'Appello su alcune domande (in particolare sulle donazioni ricevute dai figli maschi), esclusione di osservazioni tecniche sulla CTU come tardive, e presunto travisamento/errata valutazione delle prove in relazione alle donazioni indirette.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla domanda concernente donazioni ai figli maschi) e il terzo motivo (erronea esclusione delle contestazioni tecniche alla CTU come tardive), nonché parte del secondo motivo con riferimento alla errata qualificazione come donazione indiretta di talune somme (in particolare riguardo ad Emma e Bruna) e alla necessità di nuovo esame. Ha invece dichiarato inammissibile, per i limiti del sindacato di merito, la censura relativa alla valutazione della testimonianza Bernardi in favore della posizione di Maria Luisa. I motivi residui (quarto e quinto) sono stati assorbiti. Conseguenza: cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione per riesame complessivo (accertamento delle donazioni eventualmente fatte ai figli maschi, nuova valutazione delle donazioni alle figlie e riesame delle contestazioni alla CTU). Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Consentire l'impugnazione per cassazione per omessa pronuncia o vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che il silenzio della Corte d'Appello sulla richiesta relativa alle donazioni ai figli maschi configurasse omessa pronuncia e vizio motivazionale, con conseguente cassazione parziale.
art. 2697 c.c. (rectius citato 2694)
Regola sulla prova dei fatti in giudizio: il ricorso contestava la valutazione probatoria, ma la Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla libera valutazione delle prove (art. 348 ter c.p.c. e c.d. doppia conforme).
Onere della prova e relativi principi processuali citati nel contesto della valutazione delle prove documentali e testimoniali; la Corte ha richiamato che alcune contestazioni attengono al merito inapprezzabile in sede di legittimità salvo travisamento o omissione di fatto.
Limite al sindacato della Cassazione sulle questioni di fatto in presenza di sentenze conformi di merito (doppia conforme). La Corte ha ritenuto inammissibile, in parte, la censura che impugnava l'apprezzamento di testimonianze pienamente valutabile dal giudice di merito.
Cass. S.U. n. 9282/1992
Principio sulla donazione indiretta: perché sussista donazione indiretta dell'immobile, è necessario che la somma sia stata consegnata univocamente per l'acquisto ed effettivamente impiegata a tale scopo. La Cassazione ha richiamato questo principio e ha censurato la sentenza di merito quando la prova testimonialmente indicava diversa destinazione delle somme.
Cass. S.U. n. 5792/2024
Definizione restrittiva del 'travisamento della prova': lo strumento è derogato salvo che il giudice abbia ritenuto un fatto che in realtà non sussiste (non-fatto). La Corte ha applicato questo orientamento distinguendo i casi di mero diverso apprezzamento probatorio da quelli in cui è stata recepita un'inesistente fonte di prova.
Cass. S.U. n. 5624/2022
Le Sezioni Unite hanno affermato che le contestazioni e i rilievi delle parti alla CTU, se non consistono in nullità procedurali, sono argomentazioni difensive che possono essere formulate anche nella comparsa conclusionale e in appello, purché non introducano nuovi fatti o nuove prove. La Corte ha accolto il motivo che impugnava la preclusione assoluta imposta dalla Corte d'Appello.
art. 115, 152, 154 c.p.c.; artt. 111 Cost., 101 c.p.c.
Richiamati in relazione al diritto al contraddittorio e alla possibilità di dedurre eccezioni in merito alla consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto che la preclusione di contestazioni tecniche in comparsa conclusionale contrasti con il diritto al contraddittorio.
Norme sulle nullità relative al procedimento peritale: la Corte ha distinto le eccezioni di nullità formale (soggette a regole specifiche) dalle ordinarie critiche tecniche alla CTU, queste ultime non necessariamente precluse se sollevate in conclusione.
Riguarda la revocazione per errore di fatto; la Corte ha richiamato che il rimedio della revocazione per travisamento trova applicazione solo in casi ben delimitati, come precisato dalle Sezioni Unite.
Richiamato nel quadro dei motivi di impugnazione per travisamento del fatto processuale o sostanziale: la Corte ha distinto le ipotesi sindacabili in sede di legittimità (omessa/mancata motivazione o travisamento nel senso di non-fatto).
Richiamato in relazione all'obbligo di provvedere su domande e istanze: la Corte ha ritenuto assorbite alcune richieste subordinate dato il rinvio e la necessità di nuovo accertamento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2004
Richiamata in riferimento alla correzione di errori materiali nella sentenza di primo grado; la Corte ha osservato che la richiesta di correzione andava rivolta al giudice di primo grado e che, dopo la riforma in appello, la questione poteva risultare assorbita.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia della corte d'appello su una domanda originaria e ammissibile costituisce vizio motivazionale rilevabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c. e può comportare la cassazione con rinvio.
- Le contestazioni tecniche alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU), se non consistono in nullità procedurali, possono essere sollevate anche nella comparsa conclusionale e in appello: il giudice deve valutarle, salvo che introducano nuovi fatti, nuove domande o nuove prove.
- Per configurare una donazione indiretta di un immobile è necessario provare che la somma sia stata consegnata univocamente per l'acquisto e realmente impiegata a tale scopo (principio di Cass. S.U. n. 9282/1992); non basta il solo versamento di denaro senza collegamento certo alla destinazione all'acquisto.
- La valutazione della attendibilità delle testimonianze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se supportata da motivazione, è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo casi di travisamento che riguardino un non-fatto oggettivo.
- La nozione di 'travisamento della prova' è strettamente delimitata: la Corte di legittimità può intervenire quando il giudice ha dato per esistente un fatto la cui inesistenza sia incontrovertibile (non-fatto); altrimenti il rimedio è la revocazione per errore di fatto se ricorrono i presupposti.
- In giudizi successori con donazioni e riunione fittizia è necessario che il giudice proceda all'analitico accertamento delle singole donazioni (natura, destinatario, destinazione e impiego delle somme/titoli) prima di dichiarare l'eventuale lesione della quota di legittima.
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