Cassazione Civile, Sentenza n. 27699/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava una cartella di pagamento di €1.073,68 relativa a omessi/carenti versamenti Irpef 2015, emessa dopo controllo formale ex art.36-ter d.P.R. n.600/1973. Contestava in particolare la validità della comunicazione dell'esito del controllo (notificata dall'Amministrazione tramite operatore postale privato con deposito presso la casa comunale per presunta irreperibilità assoluta): a) la relata non documenterebbe le ricerche in loco e l'irreperibilità assoluta; b) l'estratto di tracking di Nexive non sostituirebbe la cartolina di ritorno e non è sottoscritto; c) deduceva inoltre (ma inammissibilmente introdotto in appello) la mancanza di licenza di Nexive al tempo della notifica (2018); d) inoltre impugnava una presunta notifica via PEC da indirizzo non iscritt o in pubblici elenchi (quarto motivo). Il ricorrente deduceva violazioni di norme processuali relative alla notificazione e alla prova della stessa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (questione sulla presunta assenza di licenza di Nexive) per essere nuovo in appello e non proposto in primo grado. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo (rilievo sulla PEC) perché non riferibile alla fattispecie concreta decisa e comunque non tempestivamente dedotto. Ha accolto, nei limiti esposti, il primo e il secondo motivo: ha rilevato l'insufficienza della relata di notifica (dicitura generica che non documenta ricerche in loco né il loro esito) e l'inidoneità dell'estratto di tracciamento non sottoscritto a provare la notificazione. Di conseguenza ha dichiarato nulla la notifica della comunicazione ex art.36-ter (comunicazione preliminare del controllo formale), con la conseguenza che la comunicazione deve ritenersi mancata e che non può decorrere il termine di trenta giorni dalla ricezione. La sentenza di merito impugnata è stata cassata in parte qua e il procedimento rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame. Le spese di legittimità seguono la soccombenza, quelle di merito sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n.600/1973, art.36-ter
La comunicazione dell'esito del controllo formale è atto procedimentale essenziale: la sua mancata o nulla notifica impedisce l'effettiva conoscenza del contribuente e l'avvio del termine per la segnalazione entro 30 giorni; se la notifica è nulla, la comunicazione si considera mancata.
d.P.R. n.600/1973, art.60, comma 1, lett. e)
Richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di notifica: la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle norme sulle notificazioni per atti tributari, rilevando che mancanze nella relata possono determinare nullità della notifica.
Codice di procedura civile, art.143
Le formalità previste per la notificazione delle persone irreperibili richiedono che nell'atto sia attestato, con specificazione, lo svolgimento di ricerche in loco; non è sufficiente una mera certificazione anagrafica o una formula generica.
Codice di procedura civile, art.149
Regola la prova della notificazione postale: la cartolina di ricevimento sottoscritta dall'ufficiale postale rappresenta atto conclusivo della consegna; estratti di tracking non sottoscritti non sostituiscono detta prova.
Codice civile, art.2697
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: grava sull'Amministrazione fornire la prova della corretta esecuzione della notificazione; documentazione insufficiente determina l'insussistenza della prova.
Legge n.124/2017 e d.lgs. n.261/1999, art.5
Rilasci di licenze/disciplinamento degli operatori postali privati: il ricorrente sosteneva che la mancanza di autorizzazione di Nexive potesse rendere invalide le notifiche, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per novità della deduzione in appello (non decisa sul merito).
d.P.R. n.600/1973, artt.26 e 60 (modificati dall'art.7‑quarter del d.l. n.193/2016 conv. legge n.225/2016)
Richiamati in relazione alle notifiche via PEC: la Corte ha osservato che la questione PEC non era pertinente alla notifica qui valutata (notifica avvenuta via posta) e che, in giurisprudenza, l'uso di indirizzi PEC non iscritti in pubblici elenchi può essere comunque convalidato se la ricezione ha consentito al destinatario di esercitare le proprie difese.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. 16/12/2021 n.40467; Cass. 28/11/2016 n.24107; Cass. Sez. U. 18/05/2022 n.15979)
Consolidato indirizzo secondo cui la relata deve descrivere le ricerche concrete effettuate dall'addetto al recapito; estratti di tracciamento/non sottoscritti e formule generiche non sono idonei a provare la notificazione o l'irreperibilità.
Massime di principio
- La notifica di comunicazioni propedeutiche (es. comunicazione ex art.36-ter DPR 600/1973) è essenziale: la sua nullità rende la comunicazione mancata e può invalidare atti successivi collegati (es. cartella), perché impedisce il decorso del termine per la risposta del contribuente.
- Per le notificazioni per irreperibilità assoluta non è sufficiente una dicitura generica: la relata deve descrivere le ricerche effettuate in loco e il loro esito; in mancanza la notifica può essere dichiarata nulla.
- Estratti di tracciamento o documentazione telematica non sottoscritta dall'addetto al recapito non sostituiscono la cartolina di ritorno o la prova idonea alla perfezione della notificazione: l'onere probatorio grava sull'Amministrazione notificante.
- Questioni di fatto o di diritto non proposte in primo grado (novità di impugnazione) possono essere dichiarate inammissibili in sede d'appello o di legittimità; è quindi strategico sollevare in modo completo tutte le eccezioni nella prima fase del giudizio.
- La notifica via PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi può essere comunque valida se ha consentito al destinatario di conoscere l'atto e di difendersi; tuttavia la questione richiede un rigoroso confronto con la specifica fattispecie e la giurisprudenza di legittimità.
- Se si contesta la validità delle notifiche effettuate da operatori postali privati va valutata sia la legittimazione dell'operatore (licenze/autorità) sia la documentazione probatoria concreta (relate dettagliate, cartoline, sottoscrizioni).
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