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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27705/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza che aveva accolto il ricorso di GISOL contro il silenzio-rifiuto dell'istanza di adesione al processo verbale di constatazione (PVC) del 1/12/2008 e contro avvisi d'accertamento per gli anni 2006-2007. L'Agenzia deduceva violazione dell'art. 83 d.l. n.112/2008 e dell'art. 5-bis d.lgs. n.218/1997 sostenendo che la comunicazione di adesione non fosse valida perché non effettuata mediante l'apposito modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia e priva della copia del documento d'identità, richiamando l'art. 4, comma 1, del provvedimento che prevedeva la nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'art. 83 d.l. 112/2008 (comma 18-quater) non imponga che le modalità dettate dal provvedimento direttoriale debbano essere rispettate a pena di nullità e che quindi manchi una fonte legislativa per riconoscere l'invalidità dell'adesione per mera inosservanza del modello o per mancata allegazione del documento d'identità. La Corte ha condiviso l'interpretazione sostanziale della prassi (circolare 55/E/2008) secondo cui l'adesione è valida se contiene gli elementi essenziali che consentono di individuare la volontà di aderire, il PVC e il soggetto che presenta la comunicazione. Le spese di merito sono compensate; in relazione al giudizio di legittimità la ricorrente è condannata a pagare alla controricorrente €10.000,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 18-quater, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. con mod. dalla l. n. 133/2008)

    «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»

    La norma demanda al Direttore dell'Agenzia le modalità tecniche, ma non prevede che il mancato rispetto di tali modalità comporti automaticamente la nullità dell'adesione; manca una fonte legislativa che possa imporre la sanzione di nullità per il difetto formale.

  • art. 5-bis d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Stabilisce la fattispecie dell'adesione del contribuente al PVC; secondo la Corte e la prassi l'adesione non richiede particolari formalità a pena di nullità e va valutata in base alla sua sostanza.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (modello per la comunicazione di adesione, art. 4 comma 1 del provvedimento)

    Il provvedimento ha previsto un modello e, all'art. 4 comma 1, sanzioni formali, ma la Corte ha ritenuto che una disposizione amministrativa non possa imporre, in assenza di esplicita previsione legislativa, la nullità dell'atto per il mancato uso del modello o per la mancata allegazione del documento.

  • Circolare n. 55/E/2008

    «ai sensi del comma 2 dell’art. 5-bis l’adesione non richiede l’espletamento di particolari formalità, traducendosi in una semplice comunicazione del contribuente all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente»

    La prassi amministrativa interpreta la norma in senso sostanziale, indicando gli elementi essenziali della comunicazione necessari per individuare il PVC e il soggetto; la circolare esclude automatismi fra violazione formale e invalidità.

Massime di principio

  • La mancata utilizzazione del modello amministrativo previsto dal direttore dell'Agenzia non comporta automaticamente la nullità della comunicazione di adesione se la legge non impone espressamente tale sanzione.
  • La validità dell'adesione al PVC va valutata sulla base della sostanza: è sufficiente che la comunicazione contenga gli elementi essenziali che consentano di individuare la volontà di aderire, il PVC oggetto e il soggetto che aderisce.
  • Una disposizione amministrativa (provvedimento del Direttore) non può creare di per sé una causa di nullità quando la fonte legislativa non prevede la sanzione formale corrispondente.
  • In controversie tributarie si deve privilegiare l'affidamento e la buona fede dei rapporti fisco-contribuente e favorire strumenti di composizione della lite se rispettano i limiti sostanziali previsti dall'ordinamento.
  • La mancata allegazione del documento di identità non è necessariamente decisiva se l'identificabilità del dichiarante è comunque possibile sulla base degli elementi forniti.

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