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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24401/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore il 12 marzo 2024. Di conseguenza non è stata affrontata la questione di merito sulla riconducibilità della somma sequestrata; il provvedimento di sequestro rimane valido e il ricorso non è stato esaminato nei contenuti

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il ricorso contro il decreto del GIP del 3 maggio 2023 che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 14.000,00. La ricorrente, terza interessata e moglie dell'indagato Marzano Salvatore, deduceva che parte della somma (fino a euro 5.000,00) non era riconducibile all'attività delittuosa ma derivava da entrate lecite percepite fino al 2004 e nel 2007 e da risparmi prelevati da un libretto postale a lei intestato

Norme richiamate

  • art. 12-sexies D.L. 306/1992 (previsto ora dall'art. 240-bis c.p.)

    Norma richiamata come base per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato; il sequestro è stato disposto per la somma di euro 14.000,00 in relazione alla presunta riconducibilità al reato

  • artt. 56, 629, 416-bis c.p.

    Gli articoli sono richiamati per indicare i reati di riferimento (tentativo, rapina/violenza e associazione di tipo mafioso): il Tribunale del Riesame aveva ritenuto sussistente il fumus del reato in capo all'indagato Marzano Salvatore, giustificando così il sequestro

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione in conseguenza della rinuncia del ricorrente; la rinuncia comporta la perdita del potere della Corte di esaminare il ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce che la Corte entri nel merito; prima di rinunciare valutare attentamente le alternative procedurali
  • Se si contesta la provenienza di somme sequestrate è necessario produrre prove documentali (estratti conto, libretti postali, documenti fiscali) nelle fasi immediate (GIP, riesame), perché senza documentazione il giudice può ritenere la riconducibilità al reato
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.) può essere disposto sulla base del fumus di reato, in particolare in ipotesi di reati associativi o di tipo mafioso; la parte che reclama la lecita provenienza deve dimostrarla
  • Nel caso di somme trovate presso terzi (es. coniuge), è possibile promuovere azione per la restituzione e produrre titoli di proprietà; la semplice allegazione senza prova può risultare insufficiente
  • Prima di proporre o rinunciare a impugnazioni in Cassazione, considerare l'opportunità di ricorrere agli strumenti di impugnazione o di opposizione nelle fasi precedenti (opposizione al sequestro, ricorso al riesame, istanza di dissequestro) per preservare la possibilità di ottenere l'esame del merito

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