Cassazione Civile, Ordinanza n. 06735/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARES relativo all'annualità 2013, inizialmente impugnato dalla società contribuente con esito sfavorevole in primo grado e poi parzialmente favorevole in appello. Il comune, soccombente in parte in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver raggiunto con la controparte un accordo transattivo. La società intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia, quale atto recettizio, non richiede accettazione ai fini della declaratoria di estinzione. Ha inoltre ritenuto tempestiva la rinuncia perché proposta fino alla data dell'adunanza camerale, come consentito dall'art. 390 c.p.c. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in mancanza di costituzione della società intimata, fermo restando che nell'accordo transattivo le parti avevano previsto la compensazione. È stata esclusa altresì l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione fino alla data dell'adunanza camerale; la rinuncia è atto recettizio e non richiede accettazione ai fini dell'estinzione del giudizio, fermo il rilievo ai fini delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, perché la previsione ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se tempestivamente proposta prima dell'adunanza camerale, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, trattandosi di atto recettizio.
- L'accordo transattivo intervenuto tra le parti può giustificare la rinuncia al ricorso e la declaratoria di estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente, non va pronunciata la condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Se la parte intimata non si costituisce, la Corte può non adottare statuizioni sulle spese, soprattutto quando le parti abbiano già regolato tale profilo nell'accordo transattivo.
Come è indicizzato
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