Cassazione Penale, Ordinanza n. 34861/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16 gennaio 2025 deducendo un unico motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente negato il beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non manifestamente illogica, poiché aveva esaminato e disatteso la richiesta valorizzando la mancanza di segni positivi, in particolare le modalità della condotta e l'intensità del dolo.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto di elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare uno per uno tutti i profili favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- La censura in cassazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione di merito e non evidenzia vizi logici o giuridici della motivazione.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche assumono rilievo, tra gli altri, le modalità della condotta e l'intensità del dolo, se specificamente valorizzati dal giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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