Cassazione Penale, Sentenza n. 14390/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 461 e 464 c.p.p., denunciando l'abnormità del provvedimento con cui il G.i.p. ha rigettato la richiesta di oblazione presentata contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza e, nonostante l'opposizione, ha dichiarato esecutivo il decreto penale. Si censura che tale declaratoria di esecutività priva l'imputato della possibilità di discutere la propria responsabilità nel contraddittorio e di riproporre l'oblazione nei termini previsti dalla legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il G.i.p. non poteva dichiarare esecutivo il decreto penale opposto in presenza di opposizione con domanda di oblazione. Per consolidato orientamento e per il combinato disposto degli artt. 464, comma 1 e 2 c.p.p. e 162-bis, comma 5 c.p., il rigetto dell'oblazione non rende inammissibile l'opposizione né legittima la dichiarazione di esecutività del decreto penale. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
Rilevata la rilevanza dell'opposizione tempestiva ai sensi di questo articolo: la proposizione dell'opposizione impedisce la formazione immediata del giudicato sul decreto penale e preclude la dichiarazione di esecutività del decreto impugnato.
Il comma 1 impone l'emissione del decreto di giudizio immediato anche quando l'imputato, con l'opposizione, non abbia chiesto il giudizio; il comma 2 stabilisce che se è stata presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione il giudice deve decidere sulla domanda prima di emettere i provvedimenti previsti dal comma 1. Dal combinato disposto emerge che il rigetto dell'oblazione non autorizza la dichiarazione di esecutività del decreto penale.
La domanda di oblazione può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado; quindi la dichiarazione di esecutività del decreto penale lede questa facoltà e priva il decreto di efficacia preclusiva, rendendolo destinato a essere revocato.
Massime di principio
- La presentazione di opposizione al decreto penale di condanna impedisce la dichiarazione di esecutività del decreto: l'opposizione conserva efficacia anche se contestualmente è stata proposta domanda di oblazione.
- Se all'opposizione è contestuale una domanda di oblazione il giudice deve decidere prima sulla oblazione (art. 464, comma 2 c.p.p.); il semplice rigetto dell'oblazione non comporta l'inammissibilità dell'opposizione né la possibilità di rendere esecutivo il decreto penale.
- In presenza di opposizione l'autorità giudicante, se non ammette l'oblazione, deve valutare l'adozione dei provvedimenti consequenziali (es. decreto di giudizio immediato) secondo le norme processuali, evitando provvedimenti che privino l'imputato di garanzie o facoltà riconosciute dalla legge.
- La dichiarazione di esecutività del decreto penale, nel caso di opposizione tempestiva, costituisce provvedimento abnorme e può essere annullata dalla Corte di legittimità; in casi analoghi è possibile l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
- L'imputato mantiene la possibilità di riproporre la domanda di oblazione fino all'inizio della discussione finale del dibattimento; ogni provvedimento che impedisca tale facoltà illegittimamente è viziato.
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