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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13988 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPS sull'intero importo della pensione integrativa, sostenendo che la tassazione dovesse applicarsi soltanto sull'87,50% della prestazione, secondo la disciplina prevista per le forme di previdenza complementare. L'Agenzia delle Entrate contestava che il Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova potesse qualificarsi come forma pensionistica complementare soggetta al regime agevolato e sosteneva inoltre che, per gli anni 2003-2007, la normativa vigente imponesse il calcolo della base imponibile secondo criteri diversi dal semplice abbattimento al 87,50%.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo che il Fondo di previdenza integrativa del CAP, confluito nell'INPS, costituisce una forma di previdenza complementare distinta dalla pensione obbligatoria, anche se le due componenti sono erogate dall'INPS in un'unica soluzione. Tuttavia, per le prestazioni erogate negli anni 2003-2007, la disciplina applicabile non era più quella dell'imponibilità del solo 87,50% dell'importo lordo. Dal 1° gennaio 2001, infatti, le prestazioni periodiche dovevano essere assunte al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e di altri elementi fiscalmente esclusi, se determinabili. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 1, 7, 7-bis e 18

    "tutte le forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421"

    La disciplina della previdenza complementare è stata ritenuta applicabile anche ai fondi integrativi già istituiti presso gli enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70 del 1975, compreso il fondo collegato al personale del CAP e dell'INPS.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, commi 7 e 8

    "le prestazioni periodiche ... costituiscono reddito per il 37,50% dell'ammontare corrisposto"

    La legge ha qualificato le prestazioni pensionistiche complementari periodiche come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ha introdotto inizialmente un regime di imponibilità ridotta.

  • D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, comma 1, lett. d)

    "continuano a costituire reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto"

    La norma ha previsto, con effetto dal 1998, l'imponibilità dell'87,50% delle prestazioni pensionistiche complementari periodiche, ma tale criterio non era più quello applicabile agli anni oggetto della controversia.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f)

    "si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta"

    Dal 1° gennaio 2001 la base imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari periodiche doveva essere determinata al netto delle componenti già tassate, se concretamente determinabili.

  • D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1

    "per le prestazioni pensionistiche ... erogate in forma periodica ... si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta"

    La riforma fiscale ha confermato e riorganizzato il criterio di determinazione della base imponibile, superando il riferimento automatico all'87,50% dell'importo lordo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2

    La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto decaduto il contribuente dalla richiesta di rimborso per le annualità anteriori al periodo 2003-2007.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Cassazione, non ravvisando la necessità di ulteriori accertamenti, ha cassato la decisione impugnata e deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • Una prestazione pensionistica integrativa può conservare natura di previdenza complementare anche quando il fondo è confluito nell'INPS e la pensione obbligatoria e quella integrativa sono pagate con un'unica erogazione: occorre distinguere i rispettivi titoli giuridici.
  • La qualificazione della prestazione come pensione integrativa non determina automaticamente l'applicazione del vecchio criterio dell'imponibilità sull'87,50% dell'importo lordo. È necessario individuare la normativa vigente nell'anno in cui la prestazione è stata erogata.
  • Per le prestazioni periodiche erogate dal 1° gennaio 2001, la base imponibile va determinata secondo il criterio del netto delle quote già assoggettate a imposta e degli eventuali elementi fiscalmente esclusi, purché concretamente e specificamente determinabili.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere valutate con riferimento alla disciplina temporale applicabile alle somme percepite, anche se il diritto alla pensione o il rapporto previdenziale sono sorti anteriormente.
  • Per ottenere un rimborso fiscale non è sufficiente dimostrare l'esistenza di una pensione complementare: occorre anche calcolare correttamente la quota imponibile secondo la normativa vigente e rispettare i termini di decadenza per la presentazione della domanda.

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