Ordinanza n. 126/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di aggiudicazione adottato in data 27 marzo 2026 da -OMISSIS- in favore dell’operatore economico -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della “procedura aperta suddivisa in 7 lotti per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso i siti -OMISSIS-”, relativamente al Lotto 3; - con riferimento al Lotto 3, di tutti i verbali di gara nelle parti in cui non è stato rilevato che le offerte presentate dalle società controinteressate avrebbero dovuto essere escluse dalla gara; - con riferimento al Lotto 3, del bando di gara, del disciplinare di gara, delle specifiche tecniche e relativi allegati, dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione (ivi compresi i relativi allegati) in tutte le parti che possano essere interpretate nel senso che l’offerta presentata dalla società controinteressata non sia meritevole di essere esclusa dalla gara; - con riferimento al Lotto 3, di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo; …….. per la declaratoria di inefficacia e/o per l’annullamento … con riferimento al Lotto 3, del contratto eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale si formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia ed esplicita domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.; ……………….. per la condanna… - con riferimento al Lotto 3, di -OMISSIS- alla tutela in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente, con conseguente subentro ex tunc mediante la stipula di un contratto sostitutivo del precedente annullato, ove medio tempore stipulato, avente durata pari a quella contemplata dalla lex specialis, ovvero - in via subordinata - mediante il subentro ex nunc con consequenziale risarcimento, per equivalente, dei danni subiti per effetto della mancata esecuzione della parte di appalto illegittimamente eseguita dall’originario aggiudicatario; - in via ulteriormente gradata, in caso di mancato subentro, di -OMISSIS- al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (a titolo esemplificativo: mancato utile; nocumento curriculare, in relazione al mancato incremento delle capacità economiche/finanziarie e tecnico/professionali, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell’indennizzo ex articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dato atto che, con nota depositata l'11 maggio 2026, la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dell'aggiudicazione, né sono state valutate le richieste di inefficacia del contratto, subentro o risarcimento, che restano estranee alla decisione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura aperta suddivisa in sette lotti per l'affidamento di un servizio di vigilanza armata, nonché gli atti di gara connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 3 disposta in favore di un altro operatore economico, contestando anche i verbali di gara, il bando, il disciplinare, le specifiche tecniche, gli allegati e i chiarimenti, nella parte in cui non sarebbe stata rilevata l'esigenza di escludere le offerte delle società controinteressate. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., nonché la tutela in forma specifica, il risarcimento per equivalente e, in via ulteriormente subordinata, l'indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990. La ricorrente aveva formulato anche domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha successivamente rinunciato.
Sono indicati dalla ricorrente come fondamento delle domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro; tali domande non risultano decise nell'ordinanza.
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento subordinato della domanda di indennizzo; la relativa pretesa non è esaminata nell'ordinanza.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente prima della camera di consiglio, deve essere dichiarata dal giudice mediante presa d'atto, senza esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La decisione sulla rinuncia alla cautelare non comporta, di per sé, una pronuncia sulla fondatezza delle domande di annullamento, inefficacia del contratto, subentro o risarcimento, che non sono definite dall'ordinanza.
- In presenza di una rinuncia alla domanda cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate quando il giudice ritenga sussistenti le condizioni per tale regolazione.
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