Cassazione Penale, Sentenza n. 1796/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento in ordine al dolo specifico contestato per bancarotta fraudolenta documentale (si censura che la Corte di appello avrebbe dedotto il dolo dal mancato rinvenimento della documentazione per esclusione, valorizzando inoltre sentenze riguardanti altre società e un verbale del commercialista Romanucci ritenuto erroneamente riferito alla fallita); 2) vizio di motivazione e motivazione apparente sulla determinazione della pena e sulla riduzione per le circostanze attenuanti generiche (si contesta l'aumento della pena rispetto al minimo edittale, la riduzione imperfetta delle attenuanti e l'uso del "passivo ingente" e delle precedenti condanne, che sarebbero in continuazione col reato oggetto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto non controverso il profilo oggettivo (distruzione/sottrazione delle scritture) e ha confermato la correttezza della valutazione del dolo specifico della Corte d'appello, motivata sia sulla selezione delle scritture sottratte (documentazione "selezionata" che impediva la ricostruzione) sia sul quadro probatorio che collegava la fallita e l'imputato a un sistematico meccanismo fraudolento (anche tramite atti dell'amministrazione finanziaria e sentenze relative ad altre società connesse). Le censure difensive sono state ritenute aspecifiche o non idonee a disarticolare il complesso argomentativo della sentenza impugnata. Quanto alla quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione (pena prossima al minimo ed inferiore alla media edittale) e non richiesta una motivazione più dettagliata vista la misura irrogata; la diminuzione per le attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base della gravità del disegno criminoso e della propensione a delinquere. Conseguentemente la sentenza di appello resta confermata nei suoi punti essenziali.
Norme richiamate
art. 216, comma 2, n. 1 legge fallimentare
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico richiede il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; tale elemento soggettivo deve essere accertato in relazione alla sottrazione/occultamento/falsificazione delle scritture
Disciplina la bancarotta semplice documentale; si distingue dalla fattispecie specifica perché per l'infedeltà nella tenuta delle scritture è sufficiente il dolo generico, mentre per la fattispecie di cui all'art. 216, comma 2, n.1 serve il dolo specifico
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'enunciazione dei motivi in cassazione: i motivi devono essere enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/modifiche richiamate)
Consente la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti in determinate condizioni; richiamata per giustificare il procedimento di trattazione del ricorso
Criteri per la determinazione della pena: il giudice deve indicare i criteri oggettivi e soggettivi ritenuti rilevanti; tuttavia, quando la pena è sotto la media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata purché il criterio di adeguatezza sia desumibile dal contesto argomentativo
Massime di principio
- La sottrazione o distruzione "selezionata" di scritture che impedisce la ricostruzione della gestione può legittimamente integrare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; la mera assenza di documenti, se collegata a elementi che mostrano finalità fraudolente, è indice di volontà dolosa
- La semplice censura generica sulla credibilità di un testimone o su un documento non travisato in modo manifesto non è sufficiente in Cassazione: è necessario dimostrare la presenza di un'evidente illogicità o travisamento dei fatti capace di disarticolare il ragionamento del giudice
- Convizioni o atti riguardanti società diverse possono essere utilizzati come elemento indiziario se dimostrano un disegno criminoso unitario e collegano l'imputato e la società fallita a un medesimo sistema fraudolento
- Per le questioni di dosimetria della pena, quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale il giudice non è obbligato a una motivazione dettagliata; è invece tenuto a specificare i criteri se si discosta in misura significativa dal minimo o dal massimo
- In ipotesi di contestazione dell'omessa consegna di scritture, la distinzione tra condotta omissiva e condotta attiva è rilevante: l'omissione può essere attribuita a negligenza salvo che emergano elementi che provino la volontà di impedire la ricostruzione per procurare un vantaggio o arrecare danno ai creditori
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è limitato: la Corte di Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione, non risiede invece a riconsiderare liberamente la persuasività degli elementi di fatto se non in presenza di manifesta illogicità
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