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Sentenza

Sentenza n. 4125/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3170/2024 emessa in data 21 giugno 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il loro diritto a beneficiare di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti conferita a una delle ricorrenti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava le sottoscrizioni autografe delle parti e di un difensore, ed era stata notificata all'Amministrazione, in copia informatica, unitamente al ricorso tramite PEC. Essa non indicava né il TAR competente né gli estremi identificativi della sentenza civile di cui si chiedeva l'esecuzione. Il Collegio ha inoltre esaminato l'assenza del difensore dei ricorrenti alla camera di consiglio, la sanabilità del vizio della procura ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. e la possibile concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando la procura è redatta su foglio separato analogico e il ricorso è nativo digitale, la sua allegazione telematica al ricorso non basta a conferire alla procura il carattere di specialità se il documento non contiene elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare la procura apposta in calce sotto il profilo delle modalità telematiche di deposito e della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza sostanziale che la procura speciale identifichi la controversia e rifletta una volontà consapevole di conferire lo ius postulandi per quello specifico giudizio. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso e non può formarsi soltanto in occasione della notificazione o del deposito. La carenza della procura, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a. Né è stato ritenuto concedibile l'errore scusabile, perché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare l'interpretazione più prudente. L'assenza del difensore alla camera di consiglio è stata ritenuta equivalente a rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio, sicché non era necessario il rinvio o l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina l'equiparazione telematica della procura separata alla procura apposta in calce, ma non esonera dalla necessità che la procura contenga elementi sostanziali sufficienti a identificare la controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    questione rilevata d’ufficio

    L'avviso alle parti è necessario quando la questione d'ufficio emerga dopo il passaggio in decisione; la mancata presenza del difensore in udienza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire e non impone l'avviso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il richiamo alle norme del processo civile non consente di superare la disciplina amministrativa che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina sulla regolarizzazione della rappresentanza processuale non è applicabile per sanare la mancanza o genericità originaria della procura speciale nel processo amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è ammessa soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi già conoscibili e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve identificare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; una procura redatta su foglio separato, priva di tali elementi, è inidonea a fondare la valida proposizione del ricorso.
  • L'allegazione telematica, unitamente a un ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura analogica separata non rende di per sé la procura speciale valida: l'equiparazione alla procura apposta in calce opera per le modalità di deposito e per la certificazione dell'autografia, ma non sostituisce l'individuazione sostanziale della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata o resa rilevante soltanto in occasione della notificazione o del deposito telematico.
  • La mancanza o genericità originaria della procura speciale, essendo requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante il potere di rinnovazione previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la pronuncia interpretativa successiva abbia confermato un indirizzo già esistente e la parte avrebbe potuto evitare la preclusione scegliendo l'adempimento processuale più prudente.
  • Se il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio e non impone al giudice di concedere l'avviso o il termine previsti dall'art. 73, comma 3, c.p.a., salvo che la questione emerga dopo il passaggio in decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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