Cassazione Civile, Ordinanza n. 36088/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della corte d’appello che aveva respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Sosteneva, con un unico motivo, la violazione dell’art. 2490 c.c. in combinato con l’art. 1 legge fall., affermando di avere depositato nel 2014 il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2013. Da ciò faceva derivare che l’inattività societaria fosse comunque cessata da oltre un anno rispetto al fallimento dichiarato nel 2019 e che, quindi, dovesse escludersi la fallibilità, a prescindere dalla mancata cancellazione formale dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha ribadito che, per le società, ai fini dell’art. 10 legge fall., il termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione e non da un mero fatto sostanziale di inattività o dal solo deposito del bilancio finale di liquidazione. Ha inoltre precisato che l’art. 2490, ultimo comma, c.c. riguarda il diverso caso del reiterato mancato deposito dei bilanci annuali di liquidazione, mentre qui la stessa ricorrente aveva dedotto l’avvenuto deposito del bilancio finale; pertanto la norma non era applicabile. Non essendo risultata una formale cancellazione della società dal registro delle imprese, il fallimento era correttamente dichiarato. Il ricorso è stato rigettato; è stata inoltre disposta la statuizione sugli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La disposizione attiene ai casi di reiterato mancato deposito dei bilanci annuali di liquidazione; non è invocabile quando risulti il deposito del bilancio finale di liquidazione. In tal caso opera la diversa disciplina della cancellazione ex art. 2495 c.c.
art. 1 legge fall.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la non fallibilità della società, ma la Corte non accoglie tale lettura e ribadisce che, per le società, rileva la formale cancellazione dal registro delle imprese.
art. 10 legge fall.
Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre, per le società, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione; non basta l’inattività sostanziale né la presentazione della domanda di cancellazione.
Richiamato come disciplina della cancellazione della società dopo la fase di liquidazione, a differenza dell’ipotesi di mero mancato deposito dei bilanci annuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per le società, ai fini della fallibilità ex art. 10 legge fall., il termine annuale rilevante decorre solo dalla formale cancellazione iscritta nel registro delle imprese, non da un dato sostanziale di cessazione dell’attività.
- Il deposito del bilancio finale di liquidazione non equivale a cancellazione della società e non è, da solo, sufficiente a far decorrere il termine annuale di non fallibilità.
- L’art. 2490 c.c., ultimo comma, opera soltanto nel caso di reiterata omissione del deposito dei bilanci annuali di liquidazione e non può essere esteso alle ipotesi in cui il bilancio finale sia stato effettivamente depositato.
- Nelle controversie sulla fallibilità delle società in liquidazione, la forma della cancellazione dal registro delle imprese è decisiva nei rapporti con i terzi e prevale sulla mera ricostruzione dell’inattività economica.
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