Cassazione Civile, Ordinanza n. 36339/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, confermata dalla Corte d'appello di Milano che aveva respinto il reclamo proposto dalla società contro la sentenza del tribunale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall'amministratore delegato e dal difensore, già notificato alle controparti. Il curatore fallimentare si è costituito con controricorso; il Pubblico Ministero non ha svolto difese. Il punto decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito dei motivi di ricorso, ma l'efficacia processuale della rinuncia al ricorso per cassazione senza accettazione delle controparti.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale e idonea la rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., precisando che nel giudizio di cassazione non opera la regola dell'accettazione della rinuncia propria dell'art. 306 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente, applicando il principio di causalità, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se munita dei requisiti prescritti, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione
La previsione non si applica al giudizio di cassazione, dove la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio e non richiede l'accettazione della controparte.
La memoria illustrativa è stata depositata nell'ambito del procedimento camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha ritenuto inapplicabile l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c., produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- La disciplina della rinuncia agli atti prevista dall'art. 306 c.p.c. non si applica in modo automatico al ricorso per cassazione, poiché la rinuncia al ricorso di legittimità non è accettizia.
- La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a contrastare l'impugnazione.
- Le spese del giudizio di cassazione possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante in applicazione del principio di causalità, specie quando la rinuncia intervenga solo in prossimità della decisione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per i rigetti o le inammissibilità
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