Cassazione Civile, Sentenza n. 34518/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'accertamento contributivo risultante da verbale ispettivo. Il tribunale, acquisendo durante il processo le cartelle esattoriali relative al medesimo verbale, aveva riqualificato l'azione come opposizione a cartella e la aveva dichiarata inammissibile per tardività. La corte d'appello di Catanzaro ha confermato tale decisione; la ricorrente ha censurato in Cassazione, tra l'altro, la prova della notifica della cartella (prodotto solo l'avviso di ricevimento), la possibilità di iscrizione a ruolo nonostante ricorsi amministrativi pendenti e la tardività dei ricorsi amministrativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata la notificazione della cartella mediante l'avviso di ricevimento, richiamando precedenti di legittimità (ex multis Cass. ord. n. 33563/2018) e la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; ha inoltre stabilito che il ruolo risultava formato e la cartella notificata prima dell'inizio dell'azione giudiziale avverso il verbale ispettivo, con conseguente insuscettibilità di applicazione delle norme invocate dalla ricorrente per sospendere l'esecuzione. Per questi motivi il gravame è infondato. Il ricorrente è condannato alle spese di lite (euro 3.500 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori) e trova applicazione la previsione sull'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002 (e del relativo comma 1‑bis).
Norme richiamate
Censurato dalla ricorrente per presunta violazione del diritto di difesa in relazione all'ordine di esibizione; la Corte ha ritenuto comunque provata la notifica della cartella tramite avviso di ricevimento, quindi la mancata esibizione della cartella non ha inciso sul diritto di difesa in modo decisivo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova sulla notificazione; la Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio dalla produzione dell'avviso di ricevimento riferibile alla cartella.
Invocato dalla ricorrente con riferimento alla formazione del ruolo nonostante ricorsi amministrativi pendenti; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie il ruolo fosse già formato e la cartella notificata prima dell'azione giudiziale, sicché l'articolo richiamato non era applicabile nel senso prospettato dalla ricorrente.
art. 24, comma 4, d.lgs. 46/1999
La ricorrente allegava che la possibilità di iscrivere a ruolo il credito fosse limitata in presenza di ricorsi amministrativi; la Corte ha ritenuto che, avendo il ruolo e la notificazione preceduto l'azione giudiziale, la disposizione non fosse favorevole alla ricorrente nel caso concreto.
art. 47, comma 3, legge 88/1999
La ricorrente deduceva che i termini per i ricorsi amministrativi fossero ordinatori; la Corte ha ritenuto la tardività dei ricorsi amministrativi nel caso concreto e non ha accolto tale prospettazione.
art. 26, comma 1 (seconda parte), DPR n. 602/1973
Richiamato tramite giurisprudenza (Cass. ord. n. 33563/2018): la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, senza necessità della copia della cartella.
Riferita la presunzione di conoscenza della documentazione pervenuta al domicilio, superabile solo con prova che il destinatario, senza sua colpa, non poté prenderne cognizione; la Corte ha dato rilievo a tale presunzione per ritenere valida la notifica.
art. 13, comma 1‑quater e comma 1‑bis, DPR n.115/2002
Applicate in sede di liquidazione delle spese processuali per stabilire l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, raddoppiandolo se sussistono i presupposti.
Massime di principio
- La produzione dell'avviso di ricevimento (A.R.) riferibile alla cartella esattoriale costituisce prova sufficiente del perfezionamento della notifica e della relativa data, senza necessità di produrre copia della cartella stessa, salvo che il contribuente provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne conoscenza.
- Se la cartella esattoriale è stata iscritta a ruolo e notificata prima dell'inizio dell'azione giudiziale contro il verbale ispettivo, l'azione verrà sostanzialmente riqualificata come opposizione alla cartella e sarà valutata alla stregua dei termini e delle regole dell'opposizione a cartella (compresa la valutazione della tardività).
- La proposizione di ricorsi amministrativi non impedisce automaticamente l'iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella: conta la cronologia effettiva degli atti (data di iscrizione a ruolo e notificazione rispetto alla data di instaurazione del giudizio).
- Per resistere efficacemente a una cartella o a un'iscrizione a ruolo è essenziale tempestività: se si contesta la notifica, occorre fornire prova rigorosa della mancata ricezione o dell'impossibilità di prenderne conoscenza; in mancanza, l'avviso di ricevimento pesa a sfavore del contribuente.
- In fase processuale, se il giudice ordina l'esibizione della cartella, la mancata produzione può essere rilevante, ma non determinante se altri elementi (es. A.R. e estratti di ruolo) dimostrano la perfezione della notifica.
- Operativamente: al ricevimento di un verbale ispettivo o di comunicazioni di riscossione, è prudente (a) proporre tempestivamente gli eventuali ricorsi amministrativi e, in parallelo, valutare l'opposizione giudiziale; (b) conservare e depositare tutti gli avvisi di ricevimento e le comunicazioni della riscossione; (c) impugnare la cartella entro i termini se notificata; (d) se si contesta la notificazione, raccogliere prove della mancata conoscenza (testimonianze, viceversa giustificazioni del mancato ritiro) e chiedere, quando possibile, precise verifiche sulla formazione del ruolo.
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