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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34420/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, dirigenti medici dell'A.S.L. Caserta, impugnavano la delibera aziendale del 5.11.2012 con cui era stata disposta una diminuzione forfettaria del 30% della remunerazione variabile aziendale (retribuzione di posizione - parte variabile e retribuzione di risultato) e il recupero tramite trattenute in busta paga. Contestavano la violazione delle norme contrattuali (in particolare la disciplina sulla retribuzione di posizione e sulla graduazione delle funzioni) e l'errata applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 (conv. con legge n. 122/2010), sostenendo che la riduzione doveva riguardare esclusivamente il trattamento accessorio nel suo complesso e doveva essere attuata secondo il criterio di cristallizzazione al 2010 e di riduzione proporzionale alle cessazioni del personale, non con un taglio percentuale uniforme sulla busta paga dei singoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei dirigenti. Ha ritenuto che l'A.S.L. non potesse applicare un taglio forfettario del 30% sulla componente variabile delle retribuzioni, perché l'art. 9, comma 2-bis, impone la "cristallizzazione" delle risorse al livello del 2010 e la loro riduzione automatica "in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio", il che si attua tramite la determinazione di una quota media pro capite ricavata dividendo l'ammontare complessivo cristallizzato per il numero dei dipendenti. La Corte ha affermato che la riduzione operata dalla A.S.L. è incompatibile con la lettera della norma e con le garanzie previste dalla contrattazione collettiva; ha quindi cassato la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il taglio forfettario e ha rinviato alla Corte d'Appello per quantificare i fondi come previsto dall'art. 9, comma 2-bis, determinare la misura individuale spettante sulla base della graduazione vigente e definire il "dare-avere" (eventuali somme da restituire o recuperare) tra le parti. La Corte ha inoltre precisato che il giudice ordinario è competente a verificare e ricalcolare gli importi spettanti ai singoli lavoratori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2-bis, decreto-legge n. 78/2010 (conv. con legge n. 122/2010)

    A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni ... non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

    La Corte interpreta la norma nel senso che va operata una cristallizzazione dell'ammontare complessivo al livello 2010 e, per le successive riduzioni, va calcolata una quota media pro-capite (dividendo il fondo cristallizzato per il numero dei dipendenti) e quindi ridotte le risorse in relazione alle cessazioni; non è ammesso un taglio percentuale uniforme sulla retribuzione variabile dei singoli.

  • art. 45, d.lgs. n. 165/2001

    Richiama il principio che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi e il principio di parità di trattamento: il datore di lavoro non può unilateralmente operare trattamenti peggiorativi rispetto alla contrattazione collettiva, salvo che norme di legge di rango superiore dispongano diversamente.

  • art. 51, CCNL 5.12.1996 (Area dirigenza medica e veterinaria)

    Stabilisce che la retribuzione di posizione è collegata alla graduazione delle funzioni e che la parte variabile richiede la "pesatura" delle attività; la revisione delle graduazioni incide sulla ripartizione del fondo tra aventi diritto, non sull'ammontare complessivo del fondo.

  • art. 39, CCNL 8.6.2000 (Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa)

    Citato dai ricorrenti per sostenere che la retribuzione di posizione costituisce componente del trattamento economico dei dirigenti e che la contrattazione collettiva disciplina le modalità di attribuzione di tali voci.

Massime di principio

  • La riduzione delle risorse per il trattamento accessorio disposta dall'art. 9, comma 2-bis, deve essere attuata con la cristallizzazione al 2010 e la riduzione proporzionale alle cessazioni tramite calcolo pro-capite, non tramite taglio percentuale uniforme sulle retribuzioni individuali.
  • Il datore di lavoro non può sostituire la contrattazione collettiva con misure unilaterali che peggiorino le condizioni previste dai contratti collettivi, salvo che una norma di rango superiore preveda diversamente e sia rispettata nella sua lettera e finalità.
  • Se non è stata applicata tempestivamente la regola di cristallizzazione e proporzionalità, l'operazione 'riduttiva' ex post deve avvenire con ricalcolo dei fondi secondo la norma statale, determinazione della quota individuale spettante e la conseguente quantificazione del "dare-avere" per ogni lavoratore; tale ricalcolo rientra nella competenza del giudice ordinario.
  • La revisione della graduazione delle funzioni incide solo sulla ripartizione interna del fondo (pesatura/quote tra dirigenti) e non sulla determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.
  • Il principio di salvaguardia degli interessi generali di finanza pubblica può comprimere l'autonomia collettiva, ma l'attuazione pratica di tali misure deve rispettare la lettera della norma statale e le garanzie procedurali (es. calcoli pro-capite, avvio del procedimento di revisione se si eseguono misure provvisorie).

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