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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34487/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Associazione Landolina impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento per mancato pagamento di contributi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ("rottamazione-ter") prevista dall'art. 3 d.l. n. 119/2018, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. La questione giuridica ha riguardato gli effetti di tale adesione sul processo di cassazione: se essa determini l'estinzione del giudizio o la sopravvenuta carenza d'interesse (e quindi l'inammissibilità del ricorso), in particolare alla luce della condizione prevista dalla norma che subordina l'estinzione al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza dell'adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio. Ha precisato che l'estinzione del processo ai sensi della norma richiede il perfezionamento della definizione e la produzione della documentazione dei pagamenti; non risultando tali adempimenti perfezionati al momento della decisione, l'effetto qualificato è l'inammissibilità per carenza d'interesse. La Corte ha altresì disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, quindi nessun ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, d.l. n. 119/2018 (conv. con l. n. 136/2018) - "rottamazione-ter"

    "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ma l'estinzione formale del processo è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti; in mancanza di tali adempimenti, si determina la sopravvenuta carenza d'interesse che rende inammissibile il ricorso.

  • art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016)

    Prevede l'effetto della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con l'impegno a rinunciare al giudizio; la giurisprudenza ha ritenuto che, se tale rinuncia è resa dal ricorrente, possa determinarsi l'estinzione del procedimento (o la sua estinzione per rinuncia) qualora siano soddisfatte le condizioni normative.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma richiamata per il principio dell'estinzione del processo per rinuncia; la Corte la utilizza per qualificare i casi di estinzione del giudizio ove ricorrano i presupposti.

  • art. 1, d.l. n. 148/2017

    Richiamato a titolo di analogia giurisprudenziale: sviluppo di principi sovrapponibili sulle conseguenze dell'adesione a procedure di definizione agevolata rispetto ai giudizi pendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La disposizione, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose tramite l'applicazione di un'ulteriore misura sul contributo unificato, non si applica nei casi di inammissibilità sopravvenuta del gravame; pertanto non è dovuto l'ulteriore importo quando l'inammissibilità deriva dall'adesione alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • L'adesione alla "rottamazione" con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti determina, di regola, una sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso se la definizione non è ancora perfezionata al momento della decisione; ciò rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • Perché il giudizio sia formalmente estinto (e non solo dichiarato inammissibile), è necessario il perfezionamento della definizione agevolata e la produzione, nel medesimo giudizio, della documentazione che attesti i pagamenti effettuati.
  • La semplice sospensione del processo prevista per le fasi di pagamento non equivale automaticamente all'estinzione: il perfezionamento pratico dell'operazione e la prova del pagamento sono requisiti essenziali per effetti estintivi.
  • L'adesione alla definizione agevolata può evitare la condanna alle spese per chi si impegna a rinunciare al ricorso; tuttavia la Corte può disporre la compensazione delle spese in tali ipotesi.
  • Le sanzioni procedurali pensate per scoraggiare impugnazioni pretestuose (es. maggior contributo unificato ex art.13 DPR 115/2002) non sono applicabili quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per adesione a misure di definizione agevolata.

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