Cassazione Civile, Sentenza n. 34482/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo 1971-1980 dopo essere stata cancellata per aver emigrato in Germania dal 24/04/1967 al 30/07/1971 per oltre due anni, senza darne comunicazione agli uffici competenti e avendo svolto attività lavorativa extra-agricola per circa due anni. Contestava la legittimità della cancellazione operata nel 2008, invocando i principi di ragionevolezza e affidamento, l'applicazione dell'art. 8 d.P.R. n. 818/1957 (accreditabilità dei contributi quand'anche l'accertamento dell'indebito sia successivo oltre cinque anni), e la possibile applicazione dell'art. 14 d.l. n. 791/1981 nonché altre norme sulla conservazione dell'iscrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la cancellazione dagli elenchi è legittima poiché la ricorrente si era allontanata per un periodo superiore a due anni e non aveva dato le comunicazioni previste. La Corte ha motivato che il rapporto assicurativo previdenziale nasce ex lege e che l'INPS deve assicurare il rispetto delle regole di legittimità dell'iscrizione; gli atti di gestione di dette obbligazioni sono in larga parte ricognitivi e non vincolati a motivazione amministrativa come disciplinata dalla legge n. 241/1990. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 8 d.P.R. 818/1957 nella fattispecie (norma eccezionale che presuppone l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria) e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 6 l. n. 334/1968 anche ai lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata; la norma poteva incidere su rapporti in essere dopo la sua entrata in vigore, per cui, decorso il biennio dalla entrata in vigore, la ricorrente aveva perso il diritto all'iscrizione.
Norme richiamate
legge n. 322/1963
art. 1 (commi 1, 4 e 5 richiamati nel testo)
Ha previsto l'ultrattività degli elenchi nominativi basati sul criterio dell'ettaro-coltura sino a una data indicata; la Corte interpreta che tale disciplina non impedisce l'applicazione delle norme sulle cancellazioni anche agli iscritti negli elenchi a validità prorogata.
legge n. 334/1968
art. 1 (comma 1 e comma 2), art. 6 (commi 1 e 2)
Ha prorogato la validità delle disposizioni transitorie e ha disciplinato il meccanismo delle variazioni negli elenchi, stabilendo che l'emigrazione all'estero inferiore a due anni non determina la cancellazione purché comunicata; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 6 anche alle situazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge, con effetto dalla sua entrata in vigore una volta decorso il biennio.
d.l. n. 791/1981 (conv. con l. n. 54/1982)
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere diversa disciplina di sospensione dell'iscrizione; la Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 6 l. 334/1968 fosse applicabile e che la ricorrente non potesse invocare l'art. 14 per fatti già privi di efficacia dopo il decorso del biennio previsto.
d.P.R. n. 818/1957
Prevede l'accreditamento dei contributi indebitamente versati quando l'accertamento dell'indebito avviene dopo oltre cinque anni; la Corte ha detto che si tratta di norma eccezionale applicabile solo ove sussista un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria e dunque non rilevante nella specie.
legge n. 241/1990
art. 21-nonies, art. 3 (richiami nel testo)
Richiamata dalla ricorrente per asserti di tutela dell'affidamento e dei termini per l'annullamento d'ufficio; la Corte ha chiarito che molte operazioni gestionali in materia previdenziale sono ricognitive ex lege e non si configurano come atti autoritativi discrezionali soggetti pienamente alle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990.
legge n. 669/1979
art. un. (proroga della validità degli elenchi per gli anni 1980 e 1981)
Richiamata nel contesto delle proroghe normative che hanno esteso nel tempo la validità degli elenchi; utilizzata dalla Corte per ricostruire la successione normativa e l'ambito temporale delle ultrattività.
legge n. 852/1973
art. 1 (citato nel ricorso)
Richiamata dalla ricorrente tra le norme sulle disposizioni transitorie e contributive; non ha inciso per mutare la valutazione della Corte sull'applicabilità delle norme di cancellazione.
Massime di principio
- L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli nasce e cessa in base a presupposti di fatto stabiliti dalla legge: la verifica dell'insussistenza dei requisiti legittima la cancellazione anche se intervenuta successivamente.
- Gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali sono in larga parte ricognitivi e non atti discrezionali: l'ente può rettificare la propria posizione con riferimento alla legge del rapporto, senza che la mancata motivazione amministrativa sia di per sé determinante a favore dell'assicurato.
- Le disposizioni che prevedono la sospensione o la cancellazione per emigrazione (es. art. 6 l. 334/1968) si applicano anche agli iscritti negli elenchi a validità prorogata; non costituisce automaticamente un privilegio impedire le cancellazioni per tali categorie.
- La norma che accrediterebbe contributi versati indebitamente dopo oltre cinque anni (art. 8 d.P.R. 818/1957) è di carattere eccezionale e richiede l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria: non sempre costituisce rimedio applicabile in caso di cancellazione per emigrazione o per assenza dei presupposti.
- Il principio di irretroattività non impedisce all'ordinamento di disciplinare situazioni già in essere alla data di entrata in vigore di una norma, purché la nuova regolazione non rimuova gli effetti originari del fatto generatore e sia applicabile a rapporti ancora suscettibili di disciplina autonoma.
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