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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34484/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato l'opposizione di Scianatico alla cartella esattoriale per contributi omessi; nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di essersi avvalso della definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter" ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 119/2018) con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare al giudizio determina la perdita dell'interesse a proseguire il ricorso, ma non era possibile dichiarare l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. poiché mancava nel fascicolo la prova dell'effettivo perfezionamento della definizione e della documentazione attestante i pagamenti. È stata disposta la compensazione delle spese di giudizio e esclusa l'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; nessun ulteriore contributo unificato è dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, d.l. n. 119/2018 (conv. con l. n. 136/2018) - "rottamazione-ter"

    "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; tuttavia l'effetto estintivo del giudizio richiede il perfezionamento concreto della definizione e la produzione delle prove di pagamento. In assenza di tali elementi, l'adesione determina sopravvenuta carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso in cassazione.

  • art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016)

    Disposizione richiamata in relazione all'impegno del debitore a rinunciare al giudizio: la dichiarazione di rinuncia, comunicata dall'esattore, può comportare l'estinzione del processo o la sopravvenuta carenza d'interesse a seconda delle condizioni previste dalle norme successive.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma sull'estinzione del processo per rinuncia o per sopravvenuta causa; la Corte ha precisato che l'estinzione ex art. 391 può essere dichiarata quando ricorra la rinuncia formale o il caso di estinzione ex lege, ma non può essere pronunciata se dalla documentazione non risulta il perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La norma prevede un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare impugnazioni pretestuose. La Corte ha escluso l'applicabilità di tale sanzione nei casi di inammissibilità sopravvenuta del gravame derivante dall'adesione a una definizione agevolata.

Massime di principio

  • L'adesione a una definizione agevolata (es. rottamazione-ter) con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti comporta generalmente la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso se non è fornita prova del perfezionamento della definizione.
  • Per ottenere l'estinzione del giudizio in senso formale (ex art. 391 c.p.c.) è necessario che il perfezionamento della definizione e i pagamenti siano effettivamente eseguiti e documentati nel fascicolo di causa; la sola dichiarazione di adesione non è sufficiente.
  • Chi aderisce alla definizione agevolata e si impegna a rinunciare raramente verrà condannato alle spese del giudizio di legittimità; è però opportuno documentare tempestivamente pagamenti e perfezionamento per ottenere la pronuncia più favorevole (estinzione piuttosto che inammissibilità).
  • Il meccanismo sanzionatorio previsto per impugnazioni abusive (art. 13 DPR 115/2002) non dovrebbe applicarsi ai casi di inammissibilità sopravvenuta determinata da un'adesione alla definizione agevolata.
  • Prima di proporre o proseguire un ricorso, verificare lo stato e la documentazione della definizione agevolata e valutare l'effetto che l'adesione potrebbe produrre sull'interesse a proseguire il giudizio.

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