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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25038/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto dell'amministrazione di riconoscere a quattro dipendenti i permessi retribuiti per diritto allo studio previsti dal CCNL del comparto funzioni/agenzie fiscali, richiesti per la frequenza di corsi universitari telematici. I lavoratori avevano ottenuto in primo e in secondo grado l'accertamento del diritto ai permessi, sul presupposto che la contrattazione collettiva non imponesse di dimostrare che le lezioni non potessero essere seguite fuori dall'orario di lavoro. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 300/1970, dell'art. 48 CCNL, dell'art. 2697 c.c. e delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che i permessi spettano solo se la frequenza dei corsi coincide con l'orario di servizio e che, per le università telematiche, il lavoratore deve provare con idonea certificazione che le lezioni siano fruibili solo in orari coincidenti con quelli lavorativi. La tesi difensiva valorizzava anche l'orientamento applicativo ARAN del 20 giugno 2012, escludendo in radice il diritto ai permessi per corsi telematici asincroni o comunque liberamente seguibili fuori dall'orario di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per i permessi per diritto allo studio disciplinati dal CCNL applicabile al triennio 2016-2018, il dipendente debba presentare la documentazione prescritta e dimostrare che la frequenza delle lezioni avvenga in orari coincidenti con quelli di servizio. Ha affermato che, per le università telematiche, il diritto ai permessi sussiste solo se il lavoratore provi di aver seguito lezioni effettivamente collocate in giorni e orari incompatibili con l'orario di lavoro; in mancanza, la possibilità di collegarsi in momenti liberamente scelti rende insussistente il presupposto dell'assenza giustificata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria dei lavoratori. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, L. 300/1970

    è richiamato come norma sul diritto allo studio; la Corte lo legge in coordinamento con la disciplina collettiva, ritenendo necessario che l'assenza sia giustificata da una effettiva coincidenza temporale tra lezioni e orario di lavoro.

  • art. 48 CCNL Comparto Agenzie Fiscali

    la disciplina collettiva è interpretata nel senso che i permessi sono concessi per la partecipazione a corsi di studio, ma richiedono la documentazione dell'effettiva frequenza in orari compatibili con il servizio e non la mera iscrizione a un corso telematico.

  • art. 46 CCNL Funzioni centrali 2016-2018

    applicato alla fattispecie per il triennio 2016-2018; il comma 9 è valorizzato nel senso che, per la concessione dei permessi, occorre presentare il certificato di iscrizione e l'attestato di partecipazione e degli esami sostenuti, pena la trasformazione dei permessi già fruiti in aspettativa per motivi personali.

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato per affermare che grava sul dipendente l'onere di provare i presupposti del diritto ai permessi, inclusa la coincidenza della frequenza con l'orario di servizio.

  • artt. 1362 c.c. e seguenti

    sono invocati in tema di ermeneutica contrattuale; la Corte aderisce a un'interpretazione letterale e sistematica della clausola collettiva che non consente di estendere il beneficio ai casi in cui non vi sia bisogno di assentarsi dal servizio.

Massime di principio

  • I permessi retribuiti per diritto allo studio spettano solo quando la frequenza del corso richieda una reale assenza dal servizio, da documentare con idonea attestazione dell'ente formativo.
  • Nel caso di corsi universitari telematici, la mera iscrizione o la possibilità astratta di seguire le lezioni online non basta: il lavoratore deve provare che le specifiche lezioni seguite si collocavano in orari coincidenti con l'orario di lavoro.
  • La disciplina collettiva sul diritto allo studio va interpretata in modo da distinguere tra attività di studio libera e partecipazione a lezioni o attività didattiche che implichino effettiva sottrazione del dipendente al lavoro; i permessi non coprono esigenze di studio organizzabili liberamente fuori dall'orario di servizio.
  • L'onere di dimostrare i presupposti del beneficio grava sul dipendente richiedente, che deve produrre la documentazione prevista dal contratto collettivo; in difetto, i permessi già fruiti possono essere riqualificati secondo la disciplina contrattuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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