Cassazione Penale, Sentenza n. 10229/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva rideterminato il termine di fase della misura cautelare non custodiale (obbligo di dimora) in un anno, ritenendo applicabile un maggior termine di fase in ragione del maggior arco massimo di pena risultante dalla presenza di aggravanti ad effetto speciale (art. 640 c.2 n.2 e n.2‑bis e art. 61‑bis cod. pen.). Il ricorso per cassazione deduceva che l'aggravante di cui all'art. 61‑bis era insussistente perché presuppone un gruppo criminale e il GIP aveva escluso gravi indizi per il reato associativo; contestava inoltre la possibilità di cumulare le due aggravanti ad effetto speciale previste dallo stesso comma (art. 640 c.2 n.2 e n.2‑bis), richiamando art. 68 c.2 cod. pen. e la giurisprudenza che richiede ontologica diversità per cumulo sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse impugnabile un provvedimento meramente dichiarativo che non produca una lesione concreta e attuale dei diritti dell'indagato; inoltre ha rilevato l'assenza di interesse a ricorrere posto che il termine di fase di un anno deciso dal tribunale del riesame era già decorso (scaduto il 29/09/2023). Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen. comma 1 lett. a) n.2
Norma richiamata per la determinazione del termine di fase della misura cautelare in relazione alla pena edittale massima applicabile: il termine varia in relazione alla gravità della pena prevista per il reato.
art. 308 cod. proc. pen. comma 1
Norma richiamata in combinato con l'art. 303 per la rivalutazione/determinazione della durata della misura non custodiale sulla base della pena edittale.
art. 640 cod. pen. comma 2 n.2 e n.2‑bis
Riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il reato di truffa; la questione nella vicenda è se tali aggravanti possano cumularsi per aumentare l'ampiezza della pena massima.
Aggravante che presuppone l'esistenza di un'associazione o gruppo criminale organizzato; la sua applicazione richiede elementi sufficienti a fondare l'ipotesi associativa.
Norma che disciplina la determinazione della pena quando sussistono circostanze aggravanti di particolare intensità; nella disputa è stata invocata per stabilire se la presenza di più aggravanti ad effetto speciale determini un incremento complessivo della pena massima.
Principio secondo cui, se circostanze aggravanti sono previste nello stesso numero o comma, il cumulo ai fini sanzionatori è possibile solo se le circostanze sono ontologicamente diverse; utilizzato dal GIP per escludere il cumulo delle due aggravanti del medesimo comma quando non diversificate nella loro natura.
Prevede che la parte soccombente o il ricorrente che proponga ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- Non sono impugnabili dinanzi alla Cassazione provvedimenti meramente dichiarativi che non producono una lesione concreta e attuale dei diritti dell'interessato: occorre un interesse attuale e concreto all'impugnazione.
- Se il provvedimento impugnato è divenuto privo di efficacia per decorrenza dei termini (p. es. termine di fase scaduto), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse (ius superveniens/mancanza di attualità).
- La determinazione del termine di durata della misura cautelare non custodiale dipende dalla pena edittale massima teoricamente applicabile: è quindi rilevante la corretta qualificazione delle aggravanti che incidono sull'ampiezza della pena.
- Le aggravanti «ad effetto speciale» non vanno automaticamente cumulate: quando sono previste nello stesso numero o comma si applica il principio dell'ontologica diversità (art. 68 c.2); se le circostanze non risultano ontologicamente diverse, si effettua un unico aumento della pena.
- L'aggravante di cui all'art. 61‑bis richiede elementi che dimostrino la sussistenza di una struttura associativa o di un gruppo organizzato; in assenza di gravi indizi in ordine all'associazione, tale aggravante non dovrebbe essere applicata.
- Proporre ricorsi privi di fondamento o su questioni ormai divenute prive di interesse può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 cpp; valutare preliminarmente l'interesse e la fondatezza dell'impugnazione.
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