Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1791/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook, con il commento "ladri", il link al video di un comizio tenuto davanti alla sua abitazione, con il quale venivano ripresi i candidati della lista civica "per Brolo". In primo grado il Tribunale aveva ritenuto priva di rilievo penale la stessa espressione pronunciata dal balcone durante il comizio (ingiuria depenalizzata, perché le persone offese erano presenti), ma aveva ritenuto penalmente rilevante la reiterazione pubblica dell'offesa tramite social. La Corte d'appello aveva confermato la condanna; il ricorrente ha impugnato in Cassazione contestando la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della diffamazione, la individuazione dei destinatari, la continuità con il primo fatto, la mancata applicazione di cause di non punibilità (provocazione, diritto di critica), nonché la misura della pena e l'eventuale particolare tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato o, in parte, non sindacabile in sede di legittimità perché versante esclusivamente in fatto. Ha confermato che la condotta penalmente rilevante è la pubblicazione su Facebook dell'espressione "ladri" collegata al video del comizio (aggravante per mezzo di pubblicità), mentre le espressioni profferite durante il comizio sono state ritenute ingiuria depenalizzata. La Corte ha inoltre escluso i motivi aggiunti perché introducenti censure non riferibili come sviluppo di quelle originarie e ha ritenuto infondate le tesi sulla provocazione, sul diritto di critica, sulle circostanze attenuanti e sulla particolare tenuità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, nelle somme liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    La norma è stata applicata nella sua versione comprensiva delle aggravanti; la pubblicazione su Facebook è ritenuta mezzo idoneo a integrare l'aggravante del "qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (comma 3).

  • art. 599 cod. pen.

    Richiamata nella discussione sulla provocazione quale possibile causa di non punibilità, ma la Corte ha ritenuto che, al più, la provocazione avrebbe potuto riguardare la condotta tenuta nel comizio (per la quale il ricorrente è stato però prosciolto), in ogni caso non applicabile alla pubblicazione su Facebook.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamato in ordine al diritto di critica; la Corte ha escluso che l'espressione offensiva "ladri" costituisca critica legittima, essendo una ingiuria/diffamazione gratuita e immotivata.

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Richiamato nella censura sulla presunta continuità fra le due condotte; la Corte ha chiarito che non è stata riconosciuta alcuna continuazione penalmente rilevante perché la prima condotta è stata ritenuta depenalizzata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla valutazione delle prove e all'erronea lettura del contenuto del post; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le questioni di fatto siano devolute al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocata dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la gravità della diffamazione e il danno conseguente impediscano l'applicazione della norma.

  • art. 62-bis, 132, 133 cod. pen.

    Richiamate rispetto alle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato fra le norme invocate nella censura, soprattutto in relazione al corretto esercizio del sindacato di legittimità, ma senza che la Corte abbia ravvisato vizio sulla base del principio evidenziato.

Massime di principio

  • La reiterazione di espressioni offensive attraverso mezzi di diffusione (es. Facebook) può trasformare un'ingiuria depenalizzata in diffamazione aggravata quando l'offesa è resa pubblica e i destinatari sono individuabili.
  • La presenza fisica delle persone offese al momento dell'insulto può depenalizzare l'ingiuria, ma la successiva pubblicazione online degli stessi contenuti costituisce autonoma condotta penalmente rilevante.
  • In sede di Cassazione non è consentito riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione del giudice del merito: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Il diritto di critica non giustifica espressioni gratuite e diffamatorie; per essere tutelato deve consistere in una critica basata su fatti o argomentazioni, non in ingiurie.
  • I motivi nuovi introdotti in memoria devono essere collegabili e derivare dai motivi principali del ricorso: non sono ammissibili censure che ampliano il petitum o introducono argomentazioni non tempestivamente dedotte.
  • I social network rientrano nella nozione di "mezzo di pubblicità" ai fini dell'aggravante e aumentano la rilevanza penale della condotta diffamatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.