Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39422/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, dopo la revoca degli arresti domiciliari, aveva applicato a Gennaro Bianchino la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Caserta e Salerno. I difensori hanno censurato: (i) la sussistenza e la motivazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di indebita percezione di contributi (art. 640-bis c.p.), deducendo carenza e travisamento della fonte probatoria, errore nella valutazione dell'elemento soggettivo e nella qualificazione della "triangolazione" tra aziende familiari, Alma Seges e Sviluppo Agricolo Bianchino Srl; (ii) la mancata considerazione di elementi favorevoli (dichiarazioni in interrogatorio, recesso delle ditte da Alma Seges) e l'assenza dei presupposti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione richiesti per le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi aspecifici e generici e non aventi capacità di disarticolare la motivazione del Tribunale. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo logico e puntuale sia in ordine alla gravità indiziaria (documentazione, meccanismo della fatturazione/triangolazione, ruolo direttivo e organizzativo del Bianchino) sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete (persistente operatività delle imprese, perdurante flusso di contributi, elementi che fanno ritenere possibile la continuazione del meccanismo illecito nonostante dimissioni formali). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle categorie di motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi proposti aspecifici o meramente ridondanti rispetto alla motivazione già fornita, giustificando l'inammissibilità

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari: il ricorrente ha contestato carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame si sia confrontato in modo specifico e logico con le risultanze

  • art. 640-bis cod. pen.

    Frode in danno di contributi comunitari/nazionali: la Corte ha confermato che l'elemento soggettivo e i gravi indizi possono essere desunti dalla sistematicità del meccanismo fraudolento, dalla documentazione contabile e dal ruolo organizzativo del ricorrente

  • art. 39 T.F.U.E.

    Richiamato nella disamina del ruolo delle Organizzazioni di Produttori (O.P.) per valutare la centralità/effettività delle funzioni di indirizzo, controllo e commercializzazione svolte dall'OP (Alma Seges)

  • d.lgs. 102/2005

    Normativa di settore sulle Organizzazioni di Produttori: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la commercializzazione diretta è facoltativa ma l'attività di intermediazione e controllo dell'OP è essenziale; la mancata attuazione di tali funzioni può integrare profili di illecito gestionale

  • legge 16 aprile 2015 n. 47

    Citata in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e della loro gravità/proporzionalità; la Corte ha considerato la norma nel più ampio contesto di valutazione prognostica del pericolo di reiterazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Requisito dell'attualità del pericolo per le misure personali: la Corte ha ribadito che non è richiesta l'imminenza di una specifica occasione di reato, ma una valutazione prognostica concreta e circostanziata sulle possibilità di reiterazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e dell'intimazione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata per la condanna a pagare euro 3.000

Massime di principio

  • Per la Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; mere rilettezza o ripetizione non sono sufficienti e determinano inammissibilità
  • La gravità indiziaria può essere confermata anche da un compendio indiziario documentale e da ricostruzioni logiche del meccanismo illecito; l'assenza di trasferimento materiale della merce non esclude responsabilità se l'OP svolge ruolo fattuale di gestione, fatturazione o controllo
  • La valutazione dell'attualità del pericolo ai fini cautelari è prognostica: non richiede occasione prossima ma elementi concreti e attuali che rendano probabile la reiterazione, valutati secondo modalità della fattispecie, del ruolo dell'indagato e del contesto
  • Dimissioni formali da cariche o recessi societari non sono automaticamente idonee a escludere il pericolo cautelare se emergono elementi che attestano la persistenza dei rapporti di gestione o l'effettiva continuità operativa
  • Quando si contestano deduzioni probatorie del giudice, in sede di cassazione è necessario indicare nuovi elementi o errori giuridici puntuali: la mera divergenza valutativa rispetto al giudice di merito è insufficiente
  • L'uso di documentazione contabile, fatture e strumenti di pagamento rinvenuti in sedi riconducibili all'indagato può essere decisivo per ricostruire il ruolo organizzativo e il dolo richiesto per reati contro i contributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.