Sentenza del 18/05/2016 n. 10217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di rettifica e liquidazione del 27 luglio 2006, notificato a E. N. H. s.r.l. per maggiore imposta complementare di registro e accessori sulla cessione, avvenuta il 29 ottobre 2004 e registrata il 9 novembre 2004, del ramo d’azienda denominato I. al CESI. L’ufficio aveva determinato il valore del ramo sulla base del netto patrimoniale contabile, azzerando l’avviamento e disconoscendo la detrazione del badwill stimato dalle parti in ragione delle perdite previste per i cinque esercizi successivi. La CTR di Milano, con sentenza n. 106/2/09 del 18 novembre 2009, aveva ritenuto legittima la pretesa, pur riducendo l’imponibile da 12.050.240,45 a 9.507.401,01 euro. E. N. H. ha proposto cinque motivi: difetto di motivazione dell’avviso (art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986); vizio di motivazione della sentenza sul medesimo profilo; possibilità di avvalersi, ai sensi degli artt. 1306 e 2909 c.c., del giudicato favorevole ottenuto da CESI; inapplicabilità al caso del criterio di stima dell’avviamento previsto dall’art. 2 d.P.R. n. 460/1996; insufficiente motivazione sui presupposti fattuali di tale criterio. La Corte ha accolto il ricorso in base al motivo fondato sull’art. 1306, comma 2, c.c., ritenendolo assorbente; non ha quindi esaminato nel merito gli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., annullando l’avviso di rettifica e liquidazione. La ragione decisiva è che CESI, coobbligata solidale per la stessa imposta di registro, aveva ottenuto l’annullamento del medesimo avviso con sentenza della CTR di Milano n. 88/06/09, passata in giudicato. E. N. H., rimasta estranea a quel giudizio e senza un proprio giudicato definitivo contrario, poteva opporre all’Amministrazione la decisione favorevole: l’annullamento per carenza di motivazione concerneva un vizio obiettivo dell’atto, non una ragione personale di CESI. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Le spese del giudizio d’appello e di cassazione sono state compensate, in ragione del carattere sopravvenuto del giudicato dirimente.
Norme richiamate
il debitore che non abbia partecipato al giudizio può purtuttavia opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa
Il condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio può avvalersi contro il creditore del giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, se il giudicato non dipende da ragioni personali di quest’ultimo e non vi è una decisione definitiva contraria sulla posizione del condebitore che lo invoca.
Art. 57 del d.P.R. n. 131/1986
La disposizione fonda la solidarietà tra le parti contraenti per il pagamento dell’imposta di registro; tale rapporto solidale consente, alle condizioni dell’art. 1306, comma 2, c.c., di opporre il giudicato favorevole ottenuto dall’altro coobbligato.
Accolto il ricorso, la Corte ha deciso direttamente nel merito, annullando l’avviso senza rinviare la causa a un altro giudice.
Massime di principio
- In presenza di un’obbligazione tributaria solidale, il coobbligato che non ha partecipato al giudizio può opporre all’Amministrazione il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, purché non abbia già una propria decisione definitiva incompatibile.
- L’estensione del giudicato favorevole è particolarmente pertinente quando la decisione riguarda un vizio oggettivo dell’atto impositivo, come la carenza di motivazione, e non una circostanza personale del contribuente che ha agito.
- Il giudicato favorevole va invocato come eccezione contro la pretesa di pagamento; secondo i principi richiamati dalla Corte, non può fondare una richiesta di rimborso quando il rapporto del contribuente che lo invoca si sia già definito con il pagamento dell’imposta.
- La possibilità di estendere il giudicato non supera una soccombenza definitiva del coobbligato nel proprio autonomo giudizio: la definitività della sua posizione costituisce un limite all’effetto favorevole.
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