Cassazione Penale, Ordinanza n. 25965/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato contestato resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1/12/2025, che aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di porto abusivo di arma. Il fatto contestato riguarda il porto, a Napoli il 17/07/2022, di un coltello con punta acuta e lama a due tagli, della lunghezza complessiva di cm 7,5 e con lama di cm 3,6. L'unico motivo di ricorso è dichiarato meramente reiterativo del merito e manifestamente infondato, perché insiste sul mancato accertamento della concreta utilizzabilità dell'arma per offendere, mentre la conformazione del coltello ne consentiva la qualificazione come arma bianca soggetta a divieto di porto, penalmente sanzionato a prescindere dalla prova di uno specifico intento offensivo.
Norme richiamate
il porto di un'arma bianca, ove ricorrano le caratteristiche oggettive dell'oggetto, è penalmente sanzionato a prescindere dalla prova di uno specifico intento offensivo
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Ai fini del reato di porto abusivo di arma, rilevano le caratteristiche oggettive dell'oggetto portato, quando tali caratteristiche ne consentano la qualificazione come arma bianca o comunque come oggetto rientrante nel divieto di porto.
- La configurabilità della fattispecie non richiede la prova di uno specifico intento offensivo, essendo sufficiente il dato oggettivo del porto dell'arma vietata.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limita a reiterare censure di merito già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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