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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 383/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Kacem ha impugnato per errore di calcolo nella determinazione della pena pecuniaria (violazione art. 99 c.p.), sostenendo che l'aumento per recidiva e la riduzione per rito abbreviato avrebbero dovuto portare a una somma diversa. Hamza ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe aumentato la pena detentiva base rispetto a quella (implicitamente) applicata dal primo giudice.

La decisione

Per Kacem: il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di cassazione ha rilevato un errore aritmetico nella quantificazione dell'aumento per recidiva e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla misura della pena pecuniaria, procedendo a rideterminarla in euro 3.944.444,00 (ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p.). Per Hamza: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non risulta dagli atti la misura della pena base né se questa comprendesse già l'aumento per l'aggravante; la pretesa violazione del divieto di reformatio in peius è ritenuta ipotetica e indimostrata. A carico di Hamza sono state poste le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Utilizzato per contestare la corretta quantificazione della pena pecuniaria; la Corte ha verificato l'errore aritmetico nell'aumento per recidiva e ha corretto la somma.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Consentito alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e di rideterminare direttamente la misura della pena pecuniaria quando il vizio è limitato e la rettifica è immediatamente operabile.

  • art. 291-ter d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Riferimento normativo all'aggravante richiamata nella doglianza di Hamza; la Corte ha ricordato che l'esistenza e l'incidenza di tale circostanza devono risultare dagli atti per fondare un motivo sulla reformatio in peius.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvo colpa del ricorrente non dimostrata.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che, in assenza di elementi che dimostrino colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità comporta comunque le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Errori aritmetici nella determinazione della pena pecuniaria possono essere rettificati in Cassazione e, se la correzione è agevole e limitata, la Corte può annullare senza rinvio e rideterminare la sanzione (art. 620, lett. l) c.p.p.).
  • Per far valere una violazione del divieto di reformatio in peius è necessario che dagli atti sia desumibile in modo chiaro la misura della pena base applicata dal primo giudice e se quella misura comprendeva o meno eventuali aumenti; la mera ipotesi non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere delle spese e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), come previsto dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Nelle impugnazioni è importante documentare con precisione i calcoli e la misura delle pene (base, aumenti, riduzioni) per permettere alla Corte di valutare eventuali errori e per evitare che motivi basati su ricostruzioni ipotetiche risultino inammissibili.
  • Quando si contesta la quantificazione della pena è utile indicare espressamente i calcoli e i punti del provvedimento che si ritengono errati, allegando se possibile prospetti numerici chiari per agevolare la rettifica senza rinvio.

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