Cassazione Penale, Sentenza n. 7844/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione della normativa sulla competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (sospensione/revoca della patente) in quanto, nel dichiarare l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., il giudice di merito ha comunque applicato la sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente, attribuita per legge alla competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224 C.d.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la giurisprudenza consolidata, ha affermato che quando il reato di guida in stato di ebbrezza si estingue per esito positivo della messa alla prova ex art. 168-ter cod. pen., il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria di sospensione o revoca della patente, poiché tale sanzione è di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224 C.d.S. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della revoca della patente, con eliminazione della sanzione amministrativa accessoria, e disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Cuneo per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
La norma sull'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è stata interpretata nel senso che l'istituto prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e, una volta dichiarata l'estinzione, il giudice non può applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza amministrativa.
competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.S.
La Corte ha confermato che la sospensione o la revoca della patente sono sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto e non del giudice quando il procedimento penale si conclude con l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 168-ter.
Norma sostanziale relativa alla guida in stato di ebbrezza; la Corte evidenzia la distinzione tra le ipotesi previste dagli artt. 186 (e 187) C.d.S. e la messa alla prova, con particolare riferimento alle conseguenze accessorie che possono essere applicate dal giudice solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Giurisprudenza: Sez. 4, Sent. n. 39107 del 08/07/2016 (Rossini) e Sez. 6, Sent. n. 29796 del 25/05/2017 (Feraboli)
Precedenti interpretativi che stabiliscono il principio secondo cui l'estinzione del reato per messa alla prova impedisce al giudice di applicare la sanzione amministrativa accessoria di sospensione/revoca della patente, spettante al Prefetto.
Massime di principio
- Se il reato di guida in stato di ebbrezza si estingue per esito positivo della messa alla prova ex art. 168-ter cod. pen., il giudice non può imporre la sanzione amministrativa accessoria di sospensione o revoca della patente, poiché tale potere è attribuito al Prefetto dall'art. 224 C.d.S.
- La messa alla prova è un istituto che prescinde dall'accertamento di responsabilità penale: ciò comporta effetti differenti rispetto alle misure sostitutive (ad es. lavoro di pubblica utilità) espressamente disciplinate e che talvolta attribuiscono al giudice il potere di irrogare accessorie.
- Quando il giudice applica erroneamente una sanzione amministrativa accessoria in un provvedimento di estinzione, la Cassazione può annullare il provvedimento limitatamente a quella parte ed ordinare la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa (Prefetto) per gli adempimenti di competenza.
- Occorre distinguere sempre se la legge attribuisce espressamente al giudice la competenza ad irrogare accessorie (casistiche previste dagli artt. 186, comma nono bis, e 187, comma ottavo bis C.d.S.): solo in tali ipotesi il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7815/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7816/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7817/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7819/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7821/2022 del 04/03/2022
- Sentenza penale · 4 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7822/2022 del 04/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →