Cassazione Penale, Sentenza n. 34490/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto in abitazione sostenendo: (1) vizio nella valutazione della prova e del riconoscimento fotografico (la testimone non aveva assistito al furto e aveva solo visto transitare un furgone verde); (2) errata qualificazione del luogo come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. (si trattava, secondo i ricorrenti, di un casolare adibito a rimessa/depósito non utilizzato stabilmente dalla persona offesa); (3) omissione nell'applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità della condotta ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonostante il modico valore del danno e l'applicazione di attenuanti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati e ha confermato la sentenza d'appello. In sintesi: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione degli indizi e del riconoscimento fotografico alla luce della concatenazione temporale degli eventi (contatto con la vittima, visione del furgone e presa della targa da parte della figlia, riconoscimento fotografico, riscontro della forzatura e della sottrazione di radiatori); ha correttamente qualificato il casolare come pertinenza/privata dimora perché utilizzato come magazzino non abbandonato e inaccessibile senza consenso; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per la modalità della condotta (inganno alla vittima e effrazione), motivazione ritenuta logica e insindacabile. Confermate le pene già inflitte: sedici mesi di reclusione e 400 euro di multa per ciascuno; condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola la valutazione degli indizi: il giudice deve esaminare singolarmente e globalmente gli elementi certi, verificandone la coerenza e l'univocità per raggiungere la prova oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha ritenuto legittimo il convincimento formatosi sulla base della concatenazione degli indizi.
Definisce il reato di furto in abitazione. La Corte ha interpretato la nozione di "privata dimora" anche in senso pertinenziale: un immobile non abitato ma non abbandonato e funzionalmente collegato all'abitazione (usato stabilmente come magazzino, inaccessibile a terzi senza consenso) rientra nella fattispecie.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha sottolineato la natura oggettiva dei parametri (entità della pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno) e ha escluso l'applicazione perché la condotta era caratterizzata da inganno e effrazione, elementi che impediscono la qualificazione come tenue.
art. 61 n. 2 e art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 61 n.2 (circostanza aggravante collegata a violenza o minaccia) e art. 62 n.4 (attenuante per valore modesto del bene). La Corte ha valutato che, pur riconoscendo attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n.4, ciò non comporta automaticamente l'applicazione di art. 131-bis; le attenuanti sono valutazioni soggettive e non sovvertono la valutazione oggettiva della gravità della condotta.
Richiamato in relazione alla prospettata invalidità della valutazione probatoria: la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive fossero insussistenti perché la motivazione di merito ha adeguatamente esaminato le circostanze e le risultanze investigative.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico può essere ritenuto affidabile se inserito in un quadro indiziario coerente e cronologicamente concatenato (es. contatti, visione del veicolo, presa della targa, riscontro oggettivo dei fatti). L'isolato riconoscimento non provato può essere insufficiente, ma se integrato da altri elementi può fondare la condanna.
- Per l'integrazione dell'art. 624-bis (furto in abitazione/pertinenza) non è necessario che il luogo sia abitato: basta che non sia abbandonato, che sia destinato in modo durevole a funzioni al servizio dell'abitazione e non accessibile a terzi senza consenso.
- L'art. 131-bis (particolare tenuità) richiede un giudizio oggettivo sulle modalità e sull'entità del danno; attenuanti generiche o valore modesto del bene non comportano automaticamente la non punibilità se la condotta ha caratteri di inganno, effrazione o altre modalità aggravanti.
- La Corte di legittimità non rivede semplicemente la valutazione di merito quando questa è adeguatamente motivata e logica: errori di fatto o rivalutazioni probatorie non superano il controllo di legittimità se le conclusioni del giudice di merito sono razionali e fondate su elementi verificabili.
- Nel giudizio su indizi la valutazione deve essere globale: il giudice deve vagliare certezza e significatività di ciascun indizio e verificare che la loro unione porti a una convergenza probatoria che escluda, in modo credibile, ipotesi alternative prive di riscontri concreti.
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