Cassazione Penale, Sentenza n. 11578/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del 14-11-2022 del Tribunale del riesame di Roma che, nell'appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Tivoli, aveva annullato la misura interdittiva solo in relazione al capo 2) e rigettato il resto dell'appello. Il ricorrente contestava: (1) la carenza di motivazione e la insufficienza degli elementi indiziari a fondare la configurabilità del delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) nei confronti suoi e di alcuni coindagati; (2) l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione per cui sarebbe stata disposta la misura interdittiva (art. 274 c.p.p.), con particolare riferimento al capo 1) (associazione) e al capo 3) (violazione di sigilli); (3) il mancato esame delle circostanze difensive e il presunto conflitto tra valutazioni del Tribunale in provvedimenti anteriori e la conferma della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva dato motivazione adeguata e non manifestamente illogica: le intercettazioni, i sequestri, i prelievi e le perquisizioni dimostravano una attività illecita sistematica e duratura, la struttura societaria coincideva, in misura prevalente, con l'organizzazione delinquenziale e la reiterazione delle condotte e la prosecuzione delle attività anche dopo le indagini giustificavano la sussistenza delle esigenze cautelari. Di conseguenza è stato mantenuto l'esito dell'ordinanza del riesame (annullamento sul capo 2) e rigetto dell'appello sul resto), con conferma della misura interdittiva nei riguardi dei capi rilevanti.
Norme richiamate
associazione per delinquere
La Corte ha ritenuto configurabile, in sede cautelare, l'associazione per delinquere quando sussista una sovrapposizione prevalente tra struttura societaria lecita e organizzazione criminale, con vincolo programmatico e partecipazione consapevole di soggetti chiave
artt. 81 cpv., 110, 515, 517-quater cod. pen.
delitti di frode nell'esercizio del commercio e contraffazione di indicazioni geografiche
Tali fattispecie costituiscono il contenuto del programma criminoso dedotto; la Corte ha ritenuto che la ripetizione e la sistematicità delle condotte integrino il quadro indiziario
La Corte ha ritenuto che la contestazione della violazione dei sigilli, integrata con prove e indizi, contribuisse alla valutazione del pericolo di reiterazione
misure interdittive e esigenza cautelare del pericolo di reiterazione
Il giudice deve accertare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base di elementi fattuali specifici; nel caso tali elementi (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, prosecuzione dell'attività) sono stati ritenuti sufficienti
art. 606 comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen.
motivi di cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge
La Corte ha valutato che le censure relative a presunta carenza motivazionale erano infondate perché il provvedimento impugnato conteneva un apparato argomentativo logico e congruo
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
trattamento del ricorso senza discussione orale
Disposizione procedurale richiamata per il rito di trattazione del ricorso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
sintesi motivi ai sensi dell'articolo
Regola la sintesi dei motivi di ricorso; la Corte ha riportato e valutato i tre motivi principali proposti dal ricorrente
Massime di principio
- La sovrapposizione tra una società commerciale e un'associazione criminale può integrare il reato di associazione per delinquere anche se la coincidenza non è totale: è sufficiente una prevalente convergenza di ruoli, mezzi e programmazione criminale
- In sede cautelare il giudice può valorizzare intercettazioni, perquisizioni, sequestri e campionamenti ripetuti come indizi idonei a dimostrare la sistematicità e la persistenza di condotte illecite
- Per disporre misure interdittive basate sul pericolo di reiterazione è richiesta la concretezza e attualità del rischio, desumibile dalla durata, dalla pervicacia e dalla continuità delle condotte illegali nonché dalla prosecuzione delle stesse durante le indagini
- Il controllo in sede di legittimità riguarda la correttezza logico-argomentativa della motivazione del giudice di merito e non la riconsiderazione in fatto dell'adeguatezza degli elementi probatori; censure meramente di merito sono spesso inammissibili
- La presenza di attività lecite all'interno di una società non esclude automaticamente la configurabilità di un'associazione criminale se emergono direttive o comportamenti diretti a perseguire sistematicamente fini illeciti
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