Cassazione Penale, Ordinanza n. 05331/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello resa in sede di esecuzione, che aveva escluso il riconoscimento della continuazione tra due sentenze indicate nell'istanza. Il ricorso lamentava, in sostanza, un difetto di motivazione e contestava la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'insussistenza del medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva svolto una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, valorizzando la distanza temporale di cinque mesi tra i fatti, la diversa modalità di commissione delle condotte e l'assenza di elementi sufficienti a ritenere una preventiva programmazione unitaria. Le doglianze sono state ritenute meramente di merito, perché dirette a ottenere una nuova valutazione fattuale non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso e una preventiva programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali; non basta la sola parziale omogeneità tra i fatti.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e programmazione anticipata dei reati successivi.
- La mera presenza di alcuni indici sintomatici non è sufficiente se i reati successivi appaiono frutto di determinazioni estemporanee o di un movente pratico comune ma non di un unico programma criminoso.
- È legittimo negare la continuazione quando il giudice dell'esecuzione motivi in modo non illogico valorizzando distanza temporale tra i fatti, diversità delle modalità esecutive e assenza di elementi idonei a dimostrare una preventiva ideazione unitaria.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino soltanto a una nuova valutazione del fatto o del merito della decisione impugnata.
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