Cassazione Penale, Ordinanza n. 08703/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha quindi confermato la condanna già inflitta nei gradi di merito, con pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, oltre alla distruzione dell'ascia sequestrata, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello di Trieste aveva confermato la condanna dell'imputato per il possesso di un'ascia all'interno del furgone, ritenendo integrato il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975, commesso a Udine il 1 luglio 2022. Il ricorrente contestava la decisione deducendo, sulla base della memoria difensiva e dei motivi aggiunti, che l'ascia fosse un attrezzo di lavoro e che vi fosse un giustificato motivo per il porto, nonché che il fatto fosse di lieve entità e dovesse comunque beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproponessero censure di merito già esaminate e che la giustificazione addotta fosse tardiva e inattendibile, perché il giustificato motivo deve essere immediato e verificabile al momento del controllo.
Norme richiamate
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
Il giustificato motivo che esclude la rilevanza penale del porto dell'arma o dell'oggetto atto a offendere deve essere attuale, immediatamente riferibile alla situazione concreta e suscettibile di verifica da parte degli operanti; non rileva una giustificazione dedotta solo successivamente dall'imputato o dalla difesa.
La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della causa di non punibilità nonostante la valutazione di lieve entità del fatto, in ragione della motivazione del giudice di merito sulla gravità oggettiva della condotta.
Massime di principio
- Nel reato di porto di oggetti atti ad offendere, il "giustificato motivo" deve risultare da circostanze contestuali, concrete e verificabili al momento del rinvenimento; una spiegazione formulata a posteriori non è sufficiente a escludere la responsabilità penale.
- Quando la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e completa sulla ricostruzione del fatto e sulla mancanza di giustificazione, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura probatoria è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche in presenza di un giudizio di modesta offensività, se il giudice di merito motiva in modo adeguato sulla gravità oggettiva della condotta e sulle caratteristiche del fatto.
- La misura della pena è insindacabile in cassazione quando risulti determinata in modo non illogico e proporzionato alla gravità concreta del fatto.
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