Cassazione Penale, Ordinanza n. 10957/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure manifestamente infondate perché miravano sostanzialmente a una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, già destinatario di una decisione del Tribunale di Frosinone in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra più reati già accertati. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo insussistente il vincolo della continuazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente escluso la continuazione. La Corte di cassazione rileva però che l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia, evidenziando l'assenza di elementi da cui desumere che, sin dal primo reato, l'agente avesse programmato anche i successivi, considerata la distanza temporale, la parziale differente natura dei reati, i diversi luoghi di consumazione e le non coincidenti modalità esecutive. In tale quadro le condotte risultano espressione di autonome risoluzioni criminose.
Norme richiamate
"sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen."
La continuazione richiede che i reati successivi siano ricompresi, almeno nelle linee generali, in un programma criminoso già esistente al momento del primo reato.
Non è espressamente citato, ma la declaratoria di inammissibilità è fondata sulla manifesta infondatezza delle censure e sulla richiesta di una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La continuazione tra reati postula l'accertamento di un medesimo disegno criminoso preesistente o comunque programmaticamente esteso ai fatti successivi; tale requisito non può essere desunto in via automatica dalla mera serialità delle condotte.
- L'assenza di un programma unitario può essere inferita, in modo non illogico, da elementi quali la distanza temporale tra i fatti, la diversa natura dei reati, i differenti luoghi di consumazione e le non coincidenti modalità esecutive.
- Quando il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione si limita a sollecitare una rivalutazione del merito, esso è inammissibile se le censure non denunciano un effettivo errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica.
- In sede di legittimità, la contestazione del mancato riconoscimento della continuazione non può tradursi in una alternativa lettura delle risultanze, poiché il controllo della Corte resta circoscritto alla correttezza giuridica e alla tenuta logica della motivazione.
- Alla inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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