Cassazione Penale, Sentenza n. 2327/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in cassazione impugnava l’ordinanza del 27/06/2022 del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Il motivo unico deduceva violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla persistenza dell’esigenza cautelare ex art. 274 comma 1 lett. c) (pericolo di reiterazione): la difesa sosteneva che il provvedimento sopravvenuto di sospensione della patente per cinque anni elideva ogni residua esigenza cautelare. I fatti: Lettieri, conducente di una Mercedes, avrebbe attraversato con semaforo rosso, superato tre vetture e viaggiato a ca. 60/70 km/h, in stato di alterazione da cannabinoidi, causando la morte di Marino Fernanda Neve (Positano, 21/10/2021). In primo grado il GUP lo aveva condannato a 5 anni (esclusa l’aggravante prevista dall’art. 589-bis).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale ha correttamente valutato la permanenza dell’esigenza cautelare ex art. 274 lett. c), attesa la gravità e le modalità della condotta (passaggio col rosso, sorpasso di tre auto, velocità incompatibile con l’arresto, stato di alterazione) e la qualità di conducente professionale, che denotano una propensione a violare le norme di prudenza e la normativa sulla circolazione. La sospensione della patente è stata ritenuta insufficiente a eliminare il pericolo di reiterazione, anche perché non inibisce l’uso di mezzi che non richiedono il titolo abilitativo; le altre circostanze difensive (risarcimento, ammissione, incensuratezza, esclusione aggravante) sono state giudicate di valenza neutra o già valutate in sede di riesame. Condanna alle spese processuali e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
testo nella versione introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47
Per l’applicazione dell’esigenza cautelare è richiesto un pericolo di commissione di altri delitti concreto e attuale: la prognosi deve ritenere probabile una ricaduta nel delitto prossima (anche se non immediatamente imminente); non è richiesta la previsione di una specifica occasione delittuosa
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità del motivo in cassazione relativo a contraddittorietà o illogicità della motivazione; la Corte verifica se la decisione impugnata abbia dato una motivazione coerente e adeguata agli elementi di fatto
Norma che disciplina l'omicidio stradale aggravato; nel caso l'aggravante prevista è stata considerata e in primo grado esclusa, ma il reato di base (omicidio colposo in violazione delle norme stradali) resta il fondamento della cautela
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 Rv. 268508 - 01)
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016
Richiama il principio che l’esigenza cautelare richiede elementi reali e non ipotetici e che la valutazione prognostica non deve estendersi a prevedere "specifiche occasioni" di reato; utile per delimitare il perimetro di valutazione del pericolo di reiterazione
Massime di principio
- Per valutare la persistenza di esigenze cautelari ex art. 274 c.1 lett. c) occorre accertare un pericolo di reiterazione concreto e attuale: non bastano considerazioni meramente ipotetiche
- Provvedimenti amministrativi sopravvenuti (es. sospensione patente) non eliminano automaticamente l’esigenza cautelare se permangono elementi che indicano propensione a violare norme e motivi concreti di rischio
- La gravità e le modalità della condotta (es. passaggio col rosso, sorpassi multipli, velocità incompatibile con l’arresto, guida in stato di alterazione) assumono rilevanza prognostica ai fini cautelari
- Fattori attenuanti o rimborsi del danno possono essere valutati come neutri in ordine alla necessità della misura cautelare quando non incidono sulla probabilità di reiterazione
- Chi impugna deve fornire elementi concreti e nuovi che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari; la valutazione del giudice di merito ha ampio margine e la cassazione interviene solo in presenza di motivazione illogica o contraddittoria
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