Cassazione Penale, Ordinanza n. 29043/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per una fattispecie collegata alla percezione indebita di un sussidio, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza di essere stato tratto in errore nella compilazione della richiesta di aggiornamento inviata all'INPS, in relazione alla propria sottoposizione a misura cautelare. Con il secondo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e perché non accompagnate da specifica critica delle ragioni già esaminate e disattese dai giudici di merito. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata aveva già chiarito che non risultava individuato alcun concreto elemento idoneo a ingenerare l'errore allegato dall'imputato, nonostante la chiarezza della richiesta INPS sui presupposti per continuare a percepire il sussidio. Quanto al secondo, il diniego della particolare tenuità era stato fondato sia sull'abitualità della condotta, desunta da plurime condanne per reati della stessa indole contro il patrimonio, sia sull'entità del profitto indebitamente percepito, pari complessivamente a euro 5.392,28.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per l'indebita percezione del beneficio pubblico oggetto della vicenda
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di abitualità della condotta e di un profitto indebito non esiguo
richiamato implicitamente dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito se le censure non individuano specifici travisamenti delle risultanze processuali e non confrontano criticamente la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione quando il ricorso si limita a reiterare deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza evidenziare reali lacune, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa valorizzando l'abitualità della condotta, specie se l'imputato risulta gravato da plurime condanne per reati della stessa indole, nonché l'entità del profitto indebitamente conseguito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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